di Ennio Montesi
Libertà di culto non significa libertà di truffa. Libertà di culto non significa libertà di raggiro. Libertà di culto non significa libertà di abuso della credulità popolare. Libertà di culto non significa libertà di plagio mentale. Libertà di culto non significa libertà di circonvenzione di incapace. Libertà di culto non significa libertà di associazione per delinquere di stampo mafioso con l’intento ai delitti e ai crimini del raggiro e della truffa.
Mi rivolgo soprattutto ai Procuratori della Repubblica e ai signori Magistrati i quali, come servitori dello Stato, di mestiere applicano e fanno rispettare le leggi, oppure dovrebbero applicare e dovrebbero fare rispettare le leggi combattendo i criminali a tutela e a salvaguardia del bene dei cittadini e difendendo la società dai criminali a prescindere di chi sia il criminale. Quando è in corso un reato penale e il Procuratore della Repubblica e il Magistrato apprendono di tale reato, sono obbligati – per legge – a provvedere che il reato penale venga immediatamente interrotto usando tutti i poteri e tutti i mezzi in proprio possesso.
Leggiamo l’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”. Dentro l’articolo 661 del Codice Penale ci stanno tutti per intero le seguenti categorie: maghi, stregoni, fattucchieri, cartomanti, veggenti, indovini, divinatori, imbonitori, ciarlatani e similari.
A maggior ragione e ancora di più dentro all’articolo 661 del Codice Penale probabilmente ci stanno dentro anche e soprattutto gli adepti della terrorizzante setta fondamentalista e oltranzista dell’associazione denominata Chiesa cattolica, nella fattispecie i loro farneticanti adepti denominati Preti, Vescovi, Cardinali. In pratica, Preti, Vescovi e Cardinali probabilmente infrangono in maniera duratura e sistematica l’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”. Da Wikipedia, l’enciclopedia libera:
“L’associazione per delinquere è un delitto contro l’ordine pubblico, previsto dall’art. 416 del Codice Penale italiano. Con l’entrata in vigore della L.13 settembre 1982 n. 646, i casi di associazione di tipo mafioso (mafia, camorra, n’drangheta, sacra corona unita, etc.) sono disciplinati dall'art. 416 bis c.p.. Il fatto dell’associazione per delinquere comune si realizza “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti...”. I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:
- la stabilità dell’accordo, ossia l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell’associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- l’esistenza di un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti. La commissione di un solo delitto non integra la fattispecie in esame.
Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede altresì l’esistenza di un terzo requisito, vale a dire il fatto che l’associazione sia dotata di una “organizzazione”, anche minima, ma adeguata rispetto al fine da raggiungere. Sul punto però non v’è uniformità di vedute: secondo taluno in dottrina non è necessaria alcuna organizzazione; secondo altri, invece, è indispensabile una struttura ben delineata “gerarchicamente” organizzata. Infine, soprattutto in giurisprudenza, si è sostenuto talvolta che è sufficiente una struttura “rudimentale”.
L’associazione per delinquere va ricondotta nella categoria dei reati a concorso necessario e presenta delle affinità con il concorso di persone nel reato (definito eventuale, poiché integra la fattispecie monosoggettiva); ciononostante i due istituti vanno tenuti nettamente separati. Infatti, mentre nel concorso di persone due o più soggetti si incontrano e occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l’accordo si scioglie, nell’associazione per delinquere, invece, tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad una entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza i membri dell’associazione restano uniti per l’ulteriore attuazione del programma dell’associazione. Diretta conseguenza di ciò è che l’associazione per delinquere è punibile, teoricamente (non è questo il caso di trattare problemi di carattere probatorio), per il solo fatto dall’accordo, con un’eccezione rispetto alle ordinarie norme penali.”
Ricapitolando per esempio, se il signor Tizio, il signor Caio e il signor Sempronio si mettessero insieme con l’intento di truffare le persone cioè si associano per commettere delitti e crimini violando in maniera sistematica l’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”, ebbene, l’operato criminale di Tizio, Caio e Sempronio verrebbe identificato a tutti gli effetti dalla legge come associazione per delinquere. I signori Preti, i signori Vescovi e i signori Cardinali fanno la stessa cosa, cioè probabilmente violano in maniera sistematica l’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”.
Analizziamo e compariamo i dettagli del delitto contro l’ordine pubblico, previsto dall’art. 416 del Codice Penale, cioè di Associazione per delinquere, per verificare se esistono tutti i presupposti:
Preti, Vescovi e Cardinali hanno l’esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell’associazione? Probabilmente è la violazione dell’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”.
Preti, Vescovi e Cardinali hanno un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti? Probabilmente è la violazione dell’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”.
Preti, Vescovi e Cardinali sono dotati di una “organizzazione”, anche minima, ma adeguata rispetto al fine da raggiungere? Eccome, posseggono la più grande organizzazione, radicata in tutto il mondo, la più antica ed efficiente organizzazione ereditata dall’Impero Romano.
Tutte questi dettagli ampiamente dimostrati sono talmente palesi e talmente inconfutabili che tutti i Procuratori della Repubblica e tutti i Magistrati d’Italia, dovrebbero immediatamente provvedere ad interrompere il reato in corso dell’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”. Per interrompere tale reato l’unico mezzo è fare una azione su tutto il territorio italiano firmando ordini multipli di arresto cautelativo di tutti i Preti, Vescovi e Cardinali – per evitare inquinamento delle prove da parte degli imputati – assicurandoli di conseguenza in un carcere di massima sicurezza, del tipo dell’Asinara e, perché no, usare il tribunale che venne usato per il maxi processo agli uomini della mafia per processare i migliaia di Preti, Vescovi e Cardinali per il reato dell’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone”.
Se ciò non fosse mai accaduto e non accadesse in futuro, significherebbe che la legge italiana non è uguale per tutti e che esistono associazioni per delinquere criminali intoccabili di serie “A” e associazioni per delinquere criminali di serie “B”. Ma questo il Popolo Italiano lo sa già.
Aggiungo di più. Tutte le Amministrazioni comunali, provinciali e regionali d’Italia, se davvero serie e dalla parte dei cittadini, dovrebbero costituirsi parte civile contro Preti, Vescovi e Cardinali per il reato dell’articolo 661 del Codice Penale: “Si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae in inganno una moltitudine di persone” chiedendo a Preti, Vescovi e Cardinali i danni morali ed economici per svariate decine di milioni di euro, ogni Comune, per aver perpetrato il danno immenso e irreparabile dell’abuso della credulità popolare e della circonvenzione di incapace perpetrati sui propri cittadini. Sarebbe un modo per gli oltre 8.100 Comuni italiani di fare cassa sicura in questa miserabile Italia alla canna del gas, anche considerando che i 9.000 (novemila) milioni di euro che ogni anno lo Stato Italiano regala agli arroganti gerarchi cattolici-fascisti della setta della Chiesa cattolica e dello Stato dittatoriale del Vaticano, sono soldi di tutti i cittadini italiani.
Ennio Montesi
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“Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri”. Joseph Pulitzer, Fondatore Premio Pulitzer
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