paypal
Nome:
Località: Italy
Links
archives
axteismo

martedì, febbraio 03, 2009

 

Giudice Luigi Tosti: Crocifisso

Al Presidente della Sesta Sezione Penale
della Corte di Cassazione
Piazza Cavour
00193 ROMA

Oggetto: Richiesta di rinvio dell’udienza del 17.02.2009, fissata per la discussione del ricorso R.G. N. 03482400-07 presentato dall’imputato Luigi Tosti.

Io sottoscritto Avv. Dario Visconti, difensore di fiducia dell’imputato Luigi Tosti nel ricorso n. 03482400-07 R.G., la cui discussione è stata fissata per il prossimo 17 febbraio 2009,


premesso:

- che l’imputato Luigi Tosti ha chiesto, in vista della precedente udienza di discussione del 18.11.2008, che venissero rimossi da TUTTE le aule giudiziarie italiane i crocifissi o che, in subordine, venissero esposte le menorà della religione/cultura ebraica a fianco dei crocifissi preannunciando che, in caso contrario, si sarebbe rifiutato di farsi processare, ovverosia avrebbe immediatamente revocato la nomina dei suoi due difensori di fiducia;
- che l’imputato e i difensori Avv.ti Pierdominici Fabio e Visconti Dario sono regolarmente comparsi alla precedente udienza del 18.11.2008 dinanzi alla Sesta Sezione penale della Cassazione, constatando però che nelle aule della Cassazione penale e civile permaneva la presenza dei crocifissi, peraltro di dimensioni di poco inferiori a quelle di un cadavere di un uomo adulto;
- che l’udienza del 18.11.08 è stata rinviata d’ufficio a nuovo ruolo, sicché non si è potuto insistere nella richiesta di rinvio;
- che risulta che a tutt’oggi i crocifissi seguitano a rimanere affissi nella aule giudiziarie, in perfetta solitudine, in virtù della circolare del 29.5.1926 n. 2134/1867 del Ministro Rocco, la quale lede il principio supremo di laicità sancito dalla Carta Costituzionale Italiana, cioè l’obbligo costituzionale dei giudici non solo di essere, ma anche di apparire imparziali, neutrali ed equidistanti nei confronti dei cittadini giustiziabili e dei loro legali, come espressamente affermato dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 1.3.2000 n. 4273, imp. Montagnana;
- che Luigi Tosti ha avanzato -ed avanza- la pretesa di essere giudicato il prossimo 17 febbraio 2009 -cioè in occasione della ricorrenza del quattrocentonovesimo anniversario del rogo criminale sul quale venne fatto ardere Giordano Bruno- da giudici che appaiano visibilmente “LAICI” -cioè non connotati da partigianeria cristiana- tanto più in un processo che vede Luigi Tosti imputato per essersi rifiutato di tenere le udienze sotto l’incombenza del SOLO crocifisso;
- che l’imputato Luigi Tosti ha anche preteso -e pretende- che durante lo svolgimento del processo di Cassazione siano rispettati i suoi diritti primari di eguaglianza e di libertà religiosa;
- che, in effetti, la presenza del SOLO crocifisso, unita al contestuale divieto di esporre la menorà ebraica, implica un’atto di palese discriminazione religiosa e, quindi, la violazione del diritto all’eguaglianza che compete a qualsiasi essere umano, ivi inclusi gli “ebrei” e gli “atei”;
- che la presenza del SOLO crocifisso implica, altresì, la violazione del diritto di libertà religiosa dell’imputato e dei suoi difensori, ai quali viene coattivamene imposta la presenza di idoli e di simboli di una particolare religione, quando sono costretti a frequentare le aule giudiziarie per esercitare il diritto di difesa;
- che tutti questi principi giuridici risultano oramai condivisi dagli Stati realmente democratici (si ricorda la recente sentenza del Tribunale amministrativo di Valladolid, che ha ordinato la rimozione dei crocifissi dalle scuole, nonché la legge danese che ha vietato ai giudici di indossare crocifissi o altri simboli religiosi, e questo “perché un magistrato, quando giudica, deve essere neutrale e imparziale”);
- che tutti questi principi sono stati anche affermati dal dott. Duchi Michele, Presidente del Tribunale di Ragusa, che ha affermato, in una lettera indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, che “il collocamento nelle aule giudiziarie del crocifisso è un atto inesorabilmente e ingiustificatamente discriminante”;
- che la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziari, comportando la revoca della sopra citata circolare, può essere disposta soltanto dal Ministro di Giustizia, come giustamente sentenziato dalla Cassazione penale con l'ordinanza n. 41.571 del 18.11.2005 (imputato Adel Smith);
- che la rimozione temporanea del crocifisso dall’aula della Sesta Sezione si profilerebbe come un éscamotage ingiurioso nei confronti dell’imputato e, in ogni caso, inutile, dal momento che la IV Sez. della Cassazione penale ha sancito l’opposto principio che “non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nell’aula di destinazione”;
P. Q. M.
1°) chiedo che la S.V. Ill.ma si pronunci immediatamente su questa istanza, rinviando la discussione del ricorso ad altra prossima udienza, acciocché sia garantito il rispetto del principio supremo di laicità ed il rispetto dei diritti umani di eguaglianza e di libertà religiosa dell’imputato Tosti Luigi (e dei suoi difensori), contestualmente attivandosi presso il Ministro di Giustizia per ottenere la revoca della sopra citata circolare, e cioè che siano finalmente rimossi da TUTTE le AULE GIUDIZIARIE italiane i crocifissi;
2°) per l’ipotesi che la Corte non aderisca alla richiesta di rinvio e disponga, pertanto, che il processo venga celebrato in violazione dei diritti primari dell’imputato, rappresento che l’imputato Luigi Tosti ha già manifestato la volontà di “rifiutarsi di difendersi dinanzi ai giudici della Cassazione”, e cioè di voler immediatamente revocare la nomina dei suoi difensori di fiducia: al fine di evitare ulteriori perdite di tempo ed ulteriori spese, pertanto, si chiede che la Corte si pronunci immediatamente su questa istanza, provvedendo, in caso di rigetto, all’immediata nomina di un difensore d’ufficio per l’udienza del 17.2.2009. Si segnala, all’uopo, che l’imputato, avendo interesse alla sollecita definizione del processo, non si oppone alla nomina di uno dei suoi due ex difensori di fiducia.
Distinti saluti
L’Aquila, li 4 febbraio 2009

Avv. Dario Visconti
Via XX Settembre n. 19
67100 L’Aquila


This page is powered by Blogger. Isn't yours?