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giovedì, settembre 07, 2006

 

Vietare ai "negri" l'accesso nelle scuole italiane

commento del giudice Luigi Tosti ad una sentenza del TAR
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Ultima "chicca", cioè la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, che, decidendo sul ricorso proposto nel 1992 (15 anni fa!) dall'insegnante Lazzarini Angelo, ha sancito la legittimità della "consuetudine" dell'esposizione del crocifisso nelle scuole, quando essa sia "condivisa dai funzionari e dai cittadini" e "rafforzata dalla decisione di alcuni genitori di ritirare i figli dalla scuola nel caso di mancato ristabilimento della consuetudine".
Facendo un esempio parallelo, sarebbe come dire: la "consuetudine di vietare ai "negri" l'accesso nelle scuole italiane è da ritenere legittima, quando essa sia condivisa dal Preside, dagli insegnanti e dai genitori degli alunni e, anzi, rafforzata dalla decisione di alcuni genitori di razza bianca che hanno minacciato di ritirare i loro candidi pargoletti nell'ipotesi in cui si consenta agli "sporchi" bambini "negri" di frequentare la scuola".
I miei personalissimi complimenti al TAR bresciano.
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via Bastioni Orientali 38 - 47900 Rimini (Italia)
obile: 3384130312
telefono: 0541789323
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Nella foto, il giudice Luigi Tosti
Fonte:
http://nochiesa.blogspot.com
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 113/1992, proposto da
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LAZZARINI ANGELO,
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rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Moneghini, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via Solferino 48;
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contro
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DIREZIONE DIDATTICA DI GAVARDO,
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in persona del direttore didattico pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura in Brescia via S. Caterina 6;
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per l'annullamento
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del provvedimento del direttore didattico del 21 novembre 1991 riguardante l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2005 il dott. Mauro Pedron;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di insegnante presso la scuola elementare di Vallio Terme nel corso dell’anno scolastico 1991-1992. Nello svolgimento dell’attività didattica ha dedicato una parte del tempo allo studio e alla conoscenza delle varie religioni. In alcune occasioni durante le ore di lezione di sua competenza il ricorrente ha rimosso il crocefisso dalla parete dell’aula. Secondo il ricorrente la rimozione era giustificata dalla necessità di appendere alle pareti il materiale elaborato dagli studenti in relazione allo studio delle religioni. Il direttore didattico dopo un’ispezione ha ordinato al ricorrente il 21 novembre 1991 di interrompere il proprio atteggiamento e di non rimuovere ulteriormente il crocefisso. Il ricorrente ha ottemperato ma con atto notificato il 16 gennaio 1992 e depositato il 29 gennaio 1992 ha impugnato l’ordine del direttore didattico formulando le seguenti censure:
- eccesso di potere per ingerenza nell’attività didattica;
- violazione del principio di laicità dello Stato desumibile dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 15 luglio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
:
Il ricorso riguarda il problema dell’affissione del crocefisso nelle aule scolastiche. Il ricorrente, insegnante in una scuola elementare, ha impugnato il provvedimento con il quale il direttore didattico il 21 novembre 1991 gli ha ordinato di ricollocare il crocefisso e di astenersi per il futuro dal rimuoverlo durante le ore di lezione.
1. L’Amministrazione scolastica costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Questi sarebbero da individuare nei genitori e negli insegnanti contrari all’iniziativa del ricorrente.
L’eccezione non può essere accolta. La posizione del ricorrente contraria all’affissione del crocefisso è stata effettivamente discussa nel consiglio di interclasse del 15 novembre 1991 alla presenza degli insegnati del plesso e dei rappresentanti dei genitori. Tutti i partecipanti alla riunione tranne il ricorrente si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del simbolo religioso nelle aule. Questa circostanza tuttavia non trasforma i soggetti con opinioni diverse dal ricorrente in controinteressati rispetto al provvedimento impugnato. La decisione finale sulla ricollocazione del crocefisso, benché formulata dal direttore didattico, è stata assunta dopo il pronunciamento del consiglio di interclasse. Tale organo per la sua ampia base rappresentativa è dotato di competenza generale sui rapporti tra i soggetti che operano all’interno della scuola (art. 5 comma 8 del Dlgs. 16 aprile 1994 n. 297). Quanti facevano parte del consiglio di interclasse hanno quindi contribuito a formare la posizione istituzionale della scuola, il che esclude la presenza di un interesse individuale contrario a quello fatto valere dal ricorrente mediante l’impugnazione.
Per quanto riguarda poi i genitori che non facevano parte del consiglio di interclasse, alcuni dei quali hanno minacciato di ritirare i figli dalla scuola in caso di rimozione del crocefisso (manifestazione di intenti esposta in una nota del 20 novembre 1991), il contrasto rispetto alla linea dell’insegnante implica un mero interesse di fatto alla conservazione del provvedimento impugnato. Quest’ultimo d’altra parte non prende in esame la posizione di alcuni soggetti particolari e non identifica i beneficiari dell’ordine di ricollocazione del crocefisso. Il ricorrente non era quindi in grado di individuare con precisione l’esistenza di eventuali controinteressati.
2. Il primo motivo è finalizzato a tutelare la libertà di insegnamento, che sarebbe stata compromessa dall’ingerenza del provvedimento impugnato nell’attività didattica del ricorrente. In particolare il ricorrente avrebbe avuto come obiettivo didattico uno studio sulle diverse religioni, nell’ambito del quale gli studenti sarebbero stati invitati a realizzare direttamente alcuni simboli religiosi.
La tesi non appare condivisibile. Come chiarito dal direttore didattico nella nota di controdeduzioni del 13 febbraio 1992 questo tema non è stato individuato da nessun documento di programmazione e non risulta neppure dal registro di classe del ricorrente, che alla data del 29 gennaio 1992 (quindi dopo il provvedimento oggetto del presente ricorso) non era ancora stato compilato. Mancano anche riscontri del lavoro svolto in classe dagli studenti per la realizzazione di simboli religiosi. Non risulta quindi che il direttore didattico abbia impedito al ricorrente di condurre in autonomia un programma di insegnamento definito in modo chiaro e portato a conoscenza degli organi scolastici.
3. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’affissione del crocefisso violerebbe il principio di laicità dello Stato posto dagli art. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. La tesi non può essere condivisa, con alcune precisazioni.
3.1 Occorre premettere che l’affissione del crocefisso nelle aule scolastiche è prevista in norme regolamentari. Per le scuole medie dispone l’art. 118 del RD 30 aprile 1924 n. 965, per le scuole elementari l’art. 119 del RD 26 aprile 1928 n. 1297 (che rinvia agli arredi indicati nel successivo allegato C). Secondo l’ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 15 dicembre 2004 queste norme non hanno un puntuale fondamento legislativo e non costituiscono specificazione delle disposizioni sull’arredamento e sul materiale didattico ora riprodotte negli art. 159 e 190 del Dlgs. 297/1994.
3.2 Le citate norme regolamentari sono ormai superate dai principi del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato dalla legge 25 marzo 1985 n. 121. In particolare è rilevante l’art. 1 del protocollo addizionale, che chiarisce il concetto di separazione tra l’ordinamento statale e quello della Chiesa (si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano). Con riferimento all’ambito scolastico può inoltre essere richiamato l’art. 9 dell’accordo, che individua la religione cattolica come materia di insegnamento nelle scuole pubbliche riconoscendo a ciascuno il diritto di avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori.
Le istituzioni pubbliche e in particolare quelle scolastiche non possono quindi scegliere di rendersi identificabili attraverso simboli religiosi, i quali anche quando esprimono messaggi universali appartengono pur sempre alla sfera della coscienza e delle libere scelte individuali.
3.3 Occorre peraltro considerare che lo stesso accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede all’art. 9 punto 2 contiene un significativo riconoscimento del valore storico della religione maggioritariamente praticata nel territorio nazionale (la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano …). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici. L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono semplici fruitori di un servizio ma componenti della comunità scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994). L’autonomia sempre maggiore riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999 n. 275) conferma che la soluzione del problema dei simboli religiosi tradizionalmente esposti deve essere trovata all’interno di questi ambiti attraverso il coinvolgimento (negli appositi organismi collegiali) di insegnanti, studenti e genitori.
3.4 Nel caso in esame il consiglio di interclasse si è espresso chiaramente a favore del mantenimento del crocefisso nelle aule scolastiche. Questo orientamento è stato in qualche modo rafforzato dalla decisione di alcuni genitori di ritirare i figli dalla scuola nel caso di mancato ristabilimento della consuetudine. Di fronte alla sensibilità manifestata da un’ampia maggioranza della comunità scolastica a difesa di valori che sono in origine religiosi ma hanno anche un rilievo storico (nel senso chiarito dall’art. 9 punto 2 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) il principio di laicità invocato dal ricorrente non può conseguire l’obiettivo di modificare unilateralmente la situazione.
Il ricorso deve quindi essere respinto. Per quanto riguarda le spese di giudizio la complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
:
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Le spese sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 15 luglio 2005, con l'intervento dei Signori:
Francesco Mariuzzo - Presidente
Gianluca Morri - Giudice
Mauro Pedron - Giudice relatore est.
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NUMERO SENTENZA
603 / 2006
DATA PUBBLICAZIONE
22 - 05 - 2006

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