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venerdì, febbraio 03, 2006

 

Atto di appello proposto dal giudice Luigi Tosti


Alla Corte di Appello penale dell'Aquila
Atto di appello proposto da:
:
Tosti Luigi, nato a Cingoli il 3.8.1948, res. a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38, ivi elettivamente domiciliato, difeso dagli Avv.ti Pierdominici Fabio del foro di Camerino e Visconti Dario del foro dell'Aquila IMPUTATO
:
avverso
:
la sentenza del Tribunale penale dell'Aquila n. 622/2005 del 18.11.2005, dep. il 15.12.2005 (procedimenti riuniti nn. 637 e 638/2005 R.G. Trib.), nonché contro tutte le ordinanze collegiali dibattimentali di rigetto delle questioni preliminari e delle istanze istruttorie.
:
********
FA T T O
:
Per l'esposizione analitica dei fatti mi riporto alla memoria che ho depositato dinanzi al Tribunale penale dell'Aquila.
In ogni caso i fatti, ridotti alla loro sintesi più essenziale, sono questi.
Nell'ottobre del 2003 un paio di avvocati si lamentano con me dell'improvvisa comparsa, nell'aula dove stavo tenendo le udienze civili, di un vistoso crocifisso che, a loro giudizio, è stato apposto per reazione contro il provvedimento col quale il giudice dell'Aquila dott. Mario Montanaro, alcuni giorni prima, aveva ordinato la rimozione dei crocifissi dalle scuole di Ofena. Tenuto conto delle deliranti reazioni che l'ordinanza del dott. Montanaro aveva effettivamente innescato, anche ad alti livelli istituzionali, condivido appieno queste lamentele e, pertanto, stacco dalla parete il crocifisso e lo adagio sul carrello dei fascicoli.
Apriti cielo: il Ministro di Giustizia, appresa la notizia, dispone un'ispezione per valutare se sussistono gli estremi per trasferirmi d'ufficio da Camerino e per promuovere un'azione disciplinare. Sono costretto a recarmi a Roma, dove vengo messo sotto torchio da un ispettore ministeriale che mi inquisisce per conoscere i minimi particolari relativi al distacco "sacrilego" del crocifisso dalla parete. Mi si chiede persino di dichiarare quale sia il mio credo religioso.
A questa ispezione intimidatoria rispondo con una lettera con la quale chiedo al Ministro di rimuovere tutti i crocifissi dai tribunali, perché la circolare fascista che li contempla è incompatibile con la Costituzione repubblicana e lede miei diritti soggettivi di rango costituzionale (in particolare: diritto alla non discriminazione religiosa e diritto alla libertà religiosa) come sancito esplicitamente dalla Cassazione penale nella sentenza 1.3.2000 n. 4273, Montagnana).
Nessuna risposta da parte del Ministro.
Propongo allora nell'aprile 2004 ricorso al TAR delle Marche. L'Avvocatura di Stato resiste nel giudizio amministrativo affermando che la circolare del Ministro fascista del 1926 non è stata abrogata in modo esplicito e che, per altro verso, l'ostensione dei crocifissi nelle aule giudiziarie è un atto di "professione di fede" da parte dello Stato italiano ("laico"!!!!), come tale del tutto legittimo ai sensi dell'art. 19 della Costituzione.
Propongo istanza cautelare per la rimozione in via di urgenza dei crocefissi, rappresentando in modo esplicito che solo per senso civico mi sono sino ad allora astenuto dal rifiutarmi di tenere le udienza per tutelare i miei diritti costituzionali all'eguaglianza ed alla libertà religiosa (in ciò si risolve, in effetti, la cd. "libertà di coscienza"): l'istanza viene respinta dal TAR senza motivazione, cioè con l'apodittica affermazione che "non vi è pregiudizio nel ritardo". Sempre per senso civico rinuncio a fare quello che avrei, secondo la Cassazione, diritto di fare, cioè astenermi dalle udienze per libertà di coscienza legata all'imposizione obbligatoria del crocifisso, simbolo in cui tra l'altro non mi identifico.
Nel frattempo inizio ad acquisire, attraverso la lettura di testi che mi vengono segnalati e/o regalati ed attraverso la visita di siti internet, notizie orripilanti sugli orrendi crimini di cui la Chiesa cattolica si è macchiata nella sua nefasta storia millenaria: notizie che io, come la maggior parte degli italiani, ignoro, perché sapientemente occultate dal regime di (dis)informazione pubblica.
In ogni caso, dal momento che l'osservanza del principio di laicità implica o che i crocifissi vengano rimossi, per ristabilire la neutralità dello Stato nei confronti di tutte le confessioni, o che debba essere necessariamente riconosciuto a tutti i credenti il diritto di esporre i propri simboli religiosi, per garantire l'eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, avanzo al Ministro di Giustizia la richiesta di esporre la menorà ebraica, simbolo della religione alla quale ho ufficialmente aderito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 101/1989.
Come di consueto, non interviene alcuna risposta da parte del Ministro di Giustizia.
"In compenso", però, iniziano a pervenirmi, da parte di anonimi cittadini cattolici, lettere di stampo razzistico/religioso che "mi spiegano" "perché" la menorà è "indegna" di essere esposta a fianco del crocifisso.
In particolare il 12.4.2005 mi perviene una lettera di un anonimo razzista cattolico, indirizzata anche al Ministro di Giustizia On.le Castelli e al Presidente del Tribunale, con la quale questo individuo afferma che "affiancare al Cristo in croce altri simboli o il simbolo di coloro che ne sono divenuti carnefici è un sacrilegio che offende Gesù Cristo e la Verità della storia, esaltando un popolo che si è comunque macchiato di un orrendo delitto contro Dio"".
Essendo divenuti intollerabili gli atti di discriminazione perpetrati dalla pubblica amministrazione ai miei danni, esasperati anche da questi scritti anonimi razzisti, inoltro al Ministro di Giustizia un "ultimatum", con lettera del 3.5.05, col quale chiedo, in via principale, di rimuovere i crocifissi o, in subordine, di autorizzarmi ad esporre la mia menorà a fianco del crocifisso cattolico.
Preannuncio che mi asterrò dal tenere le udienze a partire dal 9.5.2005, se verrà respinta anche la richiesta di esporre la menorà: e questo, sia per legittima reazione contro atti di discriminazione religiosa da parte dello Stato italiano, sia per "libertà di coscienza", cioè per tutelare i miei diritti costituzionali all' eguaglianza religiosa (art. 3) ed alla libertà religiosa (art. 19).
Invito dunque il Presidente del Tribunale a provvedere alla mia eventuale sostituzione, dal 9 maggio in poi, per garantire la prosecuzione del servizio.
Alla mia richiesta segue, come di consuetudine, il totale silenzio, sicché dal 9 maggio inizio a rifiutarmi di tenere le udienze.
A questo punto mi viene rivolto l'invito di tenere le udienze nel mio studio o in altra aula senza crocifisso: respingo questa proposta evidenziandone, con garbo, non solo l'estrema contraddittorietà, ma anche le connotazioni di segregazione e di discriminazione religiosa, che ledono la mia dignità di essere umano.
Nonostante ciò, si torna alla carica con una "proposta" ancora più indecente, più offensiva e più contraddittoria: cioè quella di riprendere le udienze in una sorta di "aula-ghetto", appositamente allestita per me senza crocifisso. Ovviamente la respingo.
Dopo un po' la Procura dell'Aquila apre due procedimenti penali per omissione di atti di ufficio, per "essermi astenuto dal tenere le udienze, indebitamente motivandola espressamente per la presenza in aula del crocifisso".
Faccio immediatamente notare al P.M. aquilano che il capo di imputazione contiene una lacuna a dir poco gigantesca, perché si è omesso di considerare che il mio rifiuto scaturisce, innanzitutto, dal fatto che lo Stato mi impedisce di esporre la menorà ebraica, mentre consente l'ingresso nelle aule pubbliche ai crocifissi: rappresento che questo comportamento discriminatorio non soltanto viola l'art. 3 della Costituzione e gli artt. 9 e 14 della Convenzione sui diritti dell'Uomo, ma integra anche il reato di cui all'art. 3 della legge 13.10.1975, a mente del quale è punito con la reclusione sino a tre anni "chi commette atti di discriminazione per motivi...religiosi". Concludo, pertanto, evidenziando che il mio rifiuto è, innanzitutto, una reazione legittima contro atti di delittuosa discriminazione religiosa, sicché ritengo a dir poco grottesco che, anziché indagare sul conto dell'aguzzino che tenta di infilare l'ebreo nel forno crematorio -cioè di Organi istituzionali dello Stato- si indaghi sul conto dell'ebreo che si rifiuta di entrarvi.
Chiedo comunque al P.M. aquilano di integrare il capo di imputazione, facendo risultare la verità, e cioè che il mio rifiuto di tenere le udienze scaturisce, in prima battuta, dall'imposizione del divieto di esporre la mia menorà ebraica a fianco del crocifisso.
La richiesta non viene affatto accolta e il P.M. chiede ed ottiene il rinvio a giudizio immediato dinanzi al Tribunale, aula "D", per il 18.11.2005, così saltando l'udienza preliminare che si sarebbe dovuta tenere dinanzi al GUP dott. Carlo Tatozzi.
Nella mia qualità di imputato inoltro al Ministro di Giustizia e, per conoscenza, al Presidente del Tribunale dell'Aquila, una lettera con la quale chiedo che per il 18.11.2005 vengano rimossi da tutte le aule i crocifissi o che, in subordine, io venga autorizzato ad esporre i miei simboli in ottemperanza al principio di eguaglianza: preannuncio che, in caso contrario, mi rifiuterò di presenziare all'udienza.
Tre giorni prima del dibattimento deposito una memoria difensiva con la quale reitero la richiesta di correzione del capo di imputazione e ribadisco il mio rifiuto a presenziare all'udienza, se non verranno rimossi i crocifissi o se non verrò autorizzato ad esporre i miei simboli. Prospetto infine al Tribunale la necessità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia, oppure l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 420 e segg. c.p.p.
Il 18.11.2005 mi presento regolarmente all'aula "D" del Tribunale dell'Aquila, ma qui apprendo che la celebrazione del mio processo è dirottata, "per motivi tecnici" (!!!), nell'aula GIP-GUP. Subito dopo constato che si tratta di un puerile "escamotage", architettato al fine di eludere e superare le mie eccezioni pregiudiziali: nell'aula del GIP, infatti, non è affisso alcun crocifisso.
Appena entrati nell'aula -ancor prima di sederci ed ancor prima che l'ufficiale giudiziario provveda a chiamare la causa- il Presidente del Collegio dott. Carlo Tatozzi redarguisce me e i miei difensori affermando, con toni perentori ed intimidatori, che non ci avrebbe consentito di introdurre "questioni ideologiche" nel processo. Chiedo immediatamente la parola per dichiarare il mio proposito di non presenziare al dibattimento a causa della presenza generalizzata del crocifisso nelle aule giudiziarie e per illustrare tutte le mie conseguenti richieste: il Presidente mi nega a priori la parola perché la questione l'ho già illustrata nella memoria. Insisto, facendo rilevare che si tratta di questione importante, che coinvolge il mio diritto costituzionale alla difesa: il Presidente mi concede, allora, il termine preventivo di "due minuti" per parlare.
Di fronte a questo comportamento così ostile e così lesivo del mio diritto di difesa, non posso che rifiutarmi di prendere la parola.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il Tribunale respinge le mie istanze rilevando che "il conflitto di attribuzione è superato dalla presenza in aula dell'imputato" e che, per altro verso, "ove lo stesso si determinasse ad allontanarsi dall'aula, questa sarebbe una sua libera scelta". La richiesta di esporre i miei simboli viene anch'essa respinta, facendo salva la sola possibilità di esporli "nell'ambito della mia sfera personale, ma pur sempre nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, igiene etc. e purché non valgano ad interferire sulla serena ed ordinata celebrazione del dibattimento".
L'eccezione di incostituzionalità viene ritenuta non prospettabile, "perché l'imputato è presente in aula".
Infine, la circostanza che il crocefisso non sia esposto nell'aula non viene considerata un'incongruenza, bensì la conseguenza del fatto che "la circolare ministeriale del 1926 non ha valore normativo, ma si concretizza in un mero precetto di natura organizzativa della p.a., nella fattispecie del Ministero di Giustizia, che non ha alcun potere vincolante".
Di fronte al rigetto delle due mie richieste subordinate, dò immediata attuazione a quanto preannunciato: e cioè mi allontano dall'aula sia a causa della mancata rimozione dei crocefissi dalle aule italiane che a causa del diniego di esporre i miei simboli con le stesse modalità e le stesse prerogative accordate al crocefisso dei cattolici.
In esito al dibattimento vengo condannato alla pena di sette mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno.
:
MOTIVI DI APPELLO
Primo motivo
:
Nullità dell'intero dibattimento di primo grado per violazione di disposizioni concernenti l'intervento e la presenza dell'imputato in dibattimento (artt. 420 ter, quater e quinquies c.p.p., 178, lett. c, c.p.p. e 586 c.p.p.)
Ribadisco che, nella mia qualità di "imputato", ho dichiarato al Tribunale dell'Aquila che mi sarei rifiutato di presenziare all'udienza dibattimentale a causa della presenza generalizzata dei crocifissi nelle aule giudiziarie italiane.
Ho dedotto, in particolare, che la Corte di Cassazione con la sentenza 1.3.2000 n. 4273 (Montagnana) aveva mandato assolto un pubblico ufficiale che si era rifiutato di adempiere un'attività doverosa a causa dell'illegittimità della presenza dei crocifissi negli uffici pubblici, e questo perché la loro presenza lede:
1°). il principio di laicità dello Stato, cioè l'obbligo dello Stato (e quindi dei suoi funzionari) di non identificarsi in nessun simbolo religioso e, dunque, di esercitare le funzioni pubbliche nei confronti dei cittadini e delle confessioni religiose in modo neutrale, imparziale ed equidistante;
2°). il diritto all'eguaglianza religiosa dei cittadini e delle confessioni religiose -e quindi alla non discriminazione- garantito dagli artt. 3 ed 8 della Costituzione;
3°). il diritto alla libertà religiosa dei cittadini (art. 19).
Ho dedotto che questi stessi principi dovevano ritenersi validi dal lato passivo, cioè dal punto di vista dei cittadini-utenti, i quali:
1°). hanno il diritto di essere amministrati da uno Stato "laico", che cioè non si identifichi, pubblicamente, in nessun simbolo religioso e che, al contrario, sia neutrale ed imparziale durante l'espletamento delle attività da parte dei suoi funzionari;
2°). hanno il diritto di non essere discriminati a causa del credo religioso (art. 3);
3°). hanno il diritto alla piena tutela della loro libertà religiosa e, quindi, a non subire l'imposizione e la presenza di simboli religiosi quando sono costretti a frequentare gli uffici pubblici.
Pertanto, con riferimento alla mia veste di "imputato", ho dedotto:
1. che l'amministrazione della "giustizia" da parte di giudici organizzati in modo "partigiano" -che cioè esercitano le funzioni giurisdizionali identificandosi in modo plateale nel crocefisso cattolico appeso sopra la loro testa come "simbolo venerato, ammonimento di verità e giustizia" (tra l'altro proprio in relazione a fatti collegati all'imposizione del crocifisso nel luogo di lavoro)- viola il principio di laicità dello Stato e, quindi, il mio diritto ad essere giudicato da strutture giudiziarie imparziali ed indipendenti;
2. che l'ostensione generalizzata dei crocifissi viola il mio diritto alla libertà religiosa, il quale implica anche il diritto di non essere costretto, per poter esercitare il diritto alla difesa in un processo, a frequentare ambienti giudiziari connotati di cattolicità a causa dell'ostensione generalizzata dei crocifissi, simboli religiosi nei quali non mi identifico, e la cui presenza "istituzionalizzata" non tollero a causa dei gravissimi crimini che sono stati perpetrati, in suo nome, dalla Chiesa Cattolica e dai cristiani in millenni di storia;
3. che l'ostensione generalizzata dei crocifissi viola il mio diritto all'eguaglianza religiosa, dal momento che lo Stato consente l'esposizione dei crocefissi e nega il mio diritto di esporre i miei simboli nelle aule, operando così una discriminazione in relazione al mio credo religioso;
4. che l'ostensione generalizzata dei crocifissi viola il mio diritto alla libertà di opinione, dal momento che sono costretto, per tutelare i miei diritti di libertà religiosa e di eguaglianza, a chiedere pubblicamente la rimozione del crocifisso e, quindi, a manifestare le mie opinioni religiose.
Ho poi asserito che questo mio motivato rifiuto costituiva un "legittimo impedimento" a comparire e/o presenziare al dibattimento: se, infatti, la Cassazione ha ritenuto che l'esposizione dei crocifissi "giustifica" il rifiuto di attività doverose da parte di un pubblico ufficiale -e questo perché l'adempimento di quelle attività doverose lo costringerebbe a violare il principio di laicità e a subire la lesione dei propri diritti costituzionali all'eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa- a maggior ragione deve ritenersi legittimo il rifiuto di un imputato a presenziare al dibattimento (e, quindi, a difendersi) a causa della presenza generalizzata dei crocifissi, e questo perché la loro esposizione viola il diritto ad essere processato da un'amministrazione giudiziaria e da giudici "laici", cioè imparziali e neutrali, e, inoltre, lede i propri diritti costituzionali all'eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa.
Per superare l' impasse processuale scaturente dal mio rifiuto a presenziare, ho invitato il Tribunale a sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia oppure, in subordine, un'eccezione di incostituzionalità degli artt. 420 ter, quater e quinquies C.P.P., paventando in caso contrario la nullità dell'intero dibattimento.
Il Tribunale aquilano, però, anziché affrontare la questione e rispondere in modo adeguato -come si confa a qualsiasi giudice che operi in modo corretto e professionale- ha preferito "fare il furbo", dapprima spostando la trattazione del dibattimento in un'aula irregolarmente addobbata senza crocifisso (come se questo risolvesse il problema!) e, poi, eludendo totalmente tutte le questioni con la pretestuosa motivazione che... l'imputato era presente in aula!
L' escamotage della predisposizione dell'aula-ghetto è ovviamente una "mossa" -peraltro puerile- che non risolve affatto il problema da me posto: la Cassazione penale ha infatti sancito nella sentenza Montagnana (evidentemente non gradita dal Tribunale dell'Aquila) che l'occasionale assenza del crocifisso in un seggio o in un'aula non ha alcun rilievo ai fini della liceità del "rifiuto".
La seconda "furbizia", poi, è frutto di mala fede e suona come un vera presa per i fondelli: la "mia presenza in aula", infatti, si è resa necessaria per esporre ai giudici le motivazioni del mio rifiuto di presenziare al dibattimento, sicché il Tribunale non poteva eludere la soluzione delle problematiche adducendo l'assurdo pretesto della mia "presenza" in aula.
D'altra parte, se il Ministro di Giustizia emanasse altra circolare, con la quale imponesse agli imputati l'obbligo di presenziare alle udienze dibattimentali seduti su sedie elettriche appositamente fornite dal Ministro, oppure sotto l'incombenza di crocifissi che sprigionano radiazioni mortifere, si potrebbe forse "impedire" agli imputati di comparire dinanzi ai giudici per sollevare, in via pregiudiziale, questioni vòlte alla rimozione delle sedie elettriche e dei crocifissi, preannunciando, in caso contrario, la volontà di non presenziare al dibattimento per tutelare il loro diritto alla salute? E i giudici potrebbero, in questo caso, astenersi dal decidere, adducendo la delirante motivazione che "le questioni prospettate sono superate..... dalla presenza degli imputati"??? Ovviamente no: e questo perché la permanenza delle minacce alle salute costringerebbe poi gli imputati a dare immediata attuazione al proposito di allontanarsi dall'aula.
E allora? Come si può negare che la questione preliminare da me prospettata non meritasse di essere elusa con la pretestuosa motivazione che ero presente in aula? Non sono stato forse costretto ad abbandonare l'aula, immediatamente dopo la lettura dell'ordinanza elusiva?
E non si venga ad obiettare che l'esempio che ho fatto non è calzante, perché con esso si prospetta la necessità degli imputati di reagire contro una circolare ministeriale che lede il loro diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione: anche nel "mio" caso, infatti, la presenza generalizzata dei crocifissi -come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza Montagnana- lede i diritti costituzionali alla non discriminazione religiosa (art. 3) ed alla libertà religiosa (art. 19), oltre che il diritto ad essere giudicati da un'amministrazione giudiziaria laica, cioè imparziale, neutrale e indipendente, e non da anacronistici Tribunali dell'Inquisizione "cattolici".
E' dunque ora compito della Corte di Appello valutare se il mio rifiuto a presenziare sia stato legittimo, perché necessitato dall'esigenza di evitare la lesione di miei diritti costituzionali a causa delle presenza del crocifisso, oppure no: in caso di pronuncia positiva, infatti, dovrà essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio di primo grado, che è stato celebrato in mia giustificatissima ed, anzi, legittima assenza.
Certo è che mai potrà essere accreditata l'assurda e semplicistica considerazione del Tribunale secondo cui il mio allontanamento dall'aula sarebbe stato il frutto di una scelta libera ed individuale. Come dire: il crocifisso è un oggetto inoffensivo che non ha "fisicamente" costretto il Tosti ad andarsene; se se n'è andato, sono dunque fatti suoi.
Questa assurda motivazione ricalca quella esposta nell'ordinanza 26.5.2005 del Tribunale civile dell'Aquila, presieduto nell'occasione dallo stesso dott. Tatozzi, con la quale si è affermato il singolare principio secondo cui non è ipotizzabile che un "non-simbolo", qual'è appunto il crocifisso per i non credenti e per i non cristiani, possa condizionare la loro libertà religiosa.
Questa motivazione -oltre ad aver suscitato un coro di critiche a livello dottrinario (cfr. memoria)- risulta sonoramente smentita dalla pronuncia della Cassazione, che ha addirittura mandato assolto da un reato il prof. Marcello Montagnana che si era rifiutato di adempiere un'attività doverosa a causa di crocefissi altrettanto "inoffensivi": crocefissi che -si badi bene- erano addirittura assenti nel seggio nel quale lo scrutatore doveva operare!!!!!
D'altro canto, se la Cassazione avesse applicato il singolare "criterio" del Tribunale dell'Aquila, il prof. Montagnana avrebbe dovuto essere condannato: anche il suo rifiuto fu infatti "una sua scelta libera ed individuale", e non il frutto di una coercizione fisica da parte dei "crocefissi".
Il che dovrebbe far capire, una volta per tutte, che le implicazioni negative che scaturiscono dalla presenza generalizzata dei crocefissi negli uffici pubblici sono legate al loro valore simbolico, e non alla loro attitudine a "prevaricare", fisicamente, le persone.
Nessuno può porre in dubbio, ad esempio, che i crocefissi esposti nelle chiese e nei conventi servono per connotare di cristianità quelle "strutture" ed evocare questo messaggio solenne: questi edifici sono deputati all'esercizio di attività cristiane in nome del Dio cattolico. Alla stessa stregua, quindi, i crocefissi esposti nei tribunali connotano di cristianità l'intera struttura giudiziaria ed evocano questo analogo messaggio solenne: nei tribunali italiani la giustizia viene amministrata non solo in nome del popolo italiano, ma anche in nome del (SOLO) Dio dei cattolici, che sovrasta le teste dei giudici. Se così non fosse, qualcuno dovrebbe spiegare per "quale scòpo" i crocefissi. "simboli venerati, ammonimento di verità e giustizia", vengono ostentati nei tribunali: certamente non per pregi storici o artistici, o perché necessari al funzionamento della giustizia.
Orbene, il diritto di libertà religiosa implica che nessuno possa essere costretto ad entrare nelle chiese, nei conventi o in altre strutture cattoliche, se non per propria volontà: alla stessa stregua, pertanto, nessun imputato (od utente del servizio Giustizia) può essere costretto a recarsi in strutture giudiziarie pubbliche che, lungi dall'essere imparziali e neutrali, risultano invece connotate -a causa della plateale ostensione dei crocifissi nelle aule giudiziarie- di "confessionalità cattolica". Non a caso la Cassazione ha scritto, nella sentenza Montagnana, che "il principio di laicità si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicato sia neutrale e tale pemanga nel tempo. In particolare,l'imparzialità della funzione del pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti, sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia".
Il che, mutatis mutandis, significa che la "neutralità delle aule di giustizia (luoghi deputati per eccellenza alla formazione dei processi decisionali) "non può sopportare esclusivismi e condizionamenti, sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia".
Analoghe considerazioni sono state esposte dal dott. Mario Montanaro nella sua ordinanza cautelare: "Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l'esposizione del crocifisso .... negli uffici pubblici.......sono divenute oramai giuridicamente inconsistenti e addirittura contrapposte ......ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.
Il crocifisso assume, nella sua sinteticità evocativa, una particolarmente complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta....In particolare...... la presenza del simbolo della croce ..... manifesta l'inequivoca volontà dello Stato.........di porre il culto cattolico "al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il minimo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano...."
L'affissione del crocifisso ........ è questione non neutra....La presenza del crocifisso ........ comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini.....connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralista. E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte Costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità debba intendersi come salvaguardia del pluralismo religioso e culturale, che può realizzarsi solo se l'amministrazione rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso
."
Il "principio di laicità" si risolve dunque -come affermato dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale- nell'obbligo dello Stato di essere neutrale, imparziale ed equidistante nei confronti dei cittadini e delle confessioni religiose: e questo perché tutti i cittadini e tutte le confessioni religiose sono uguali dinanzi alla legge (artt. 3 ed 8). E se lo Stato ha l'obbligo di non discriminare i cittadini a causa del loro credo, è inevitabile che i cittadini abbiano il diritto di non essere discriminati dallo Stato.
Il cd. "principio di laicità", dunque, nient'altro è se non il rovescio della medaglia del "diritto all'eguaglianza" dei cittadini (art. 3) e delle confessioni religiose (art. 8). Se esiste un "obbligo" dello Stato di essere "equidistante, imparziale e neutrale nei confronti dei cittadini e delle confessioni religiose", deve necessariamente esistere un corrispondente "diritto": e questo appartiene, con evidenza, ai "cittadini" ed alle "confessioni religiose".
Il principio di laicità, dunque, non è un oggetto "marziano", ma un vero e proprio "rapporto giuridico" che scaturisce dal fatto che tutti i cittadini e tutte le religioni hanno uguali diritti e pari dignità, sicché lo Stato ha il corrispondente obbligo di non identificarsi in nessuna religione e di non discriminare i cittadini e le confessioni religiose in ragione del credo.
L'esposizione dei soli crocifissi integra, pertanto, una palese violazione del diritto all'eguaglianza religiosa di tutti coloro che si identificano in altri simboli, dal momento che lo Stato nega ad essi il diritto di esporli con le stesse prerogative: discriminazione che risulta ancor più palese nel caso di specie, dal momento che il Tribunale dell'Aquila ha addirittura respinto la mia richiesta di esporre i miei simboli, con una motivazione altamente offensiva.
Non solo, infatti, si è negato alla mia menorà il diritto di essere esposta con le stesse prerogative del crocifisso, ma si è addirittura puntualizzato che la sua esposizione nella sfera personale dell'imputato doveva rispettare le "vigenti norme in materia di sicurezza, igiene etc." e non doveva interferire sulla serena ed ordinata celebrazione del dibattimento".
Come dire: solo il crocefisso è un simbolo religioso "omologato" e degno di essere esposto senza problemi: la menorà ebraica, invece, deve rispettare le norme vigenti in materia di "sicurezza" (????) e di "igiene" (si vuole forse alludere agli "sporchi" ebrei??) e deve anche superare il vaglio del Tribunale, che può impedirne l'ostensione se, a suo insindacabile giudizio, interferisce sulla serena ed ordinata celebrazione del dibattimento. Complimenti!
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte si impone, da parte del Corte d'Appello, la disamina della questione preliminare che è stata pretestuosamente elusa dal Giudice di primo grado. E cioè:
a) se è vero o meno che non esistono valide norme che impongano l'esposizione dei crocifissi nelle aule giudiziarie;
b) se è vero o meno che sussiste l'obbligo dello Stato di rimuovere i crocifissi;
c) se l'inadempimento di tale eventuale obbligo giustifica o meno l'allontanamento dell'imputato per i motivi sopra addotti e, quindi, un "legittimo impedimento" a presenziare ex art. 420 ter C.P.P.;
d) quali siano le soluzioni tecnico-giuridiche per ovviare alla situazione di stallo processuale determinato da tale "legittimo impedimento".
Ai primi tre quesiti ha già risposto, positivamente, la Corte di Cassazione nella sentenza Montagnana, per cui resta solo il problema dell'individuazione dello strumento tecnico che lo possa risolvere.
Sotto questo profilo va tenuto presente che l'esposizione dei crocefissi nelle aule giudiziarie è imposta dalla circolare del Ministro Rocco del 1926, che l'attuale Ministro ritiene tuttora in vigore. Ad onta di quanto affermato dal Tribunale aquilano, si tratta di un atto che ha valore normativo ed è vincolante per i giudici: e il riscontro è fornito dalla Cassazione penale, Sez. III, che con l'ordinanza n. 41.571, pubblicata per fortuita coincidenza lo stesso 18.11.2005, ha affermato il principio esattamente opposto a quello incautamente affermato dal Tribunale Aquilano, e cioè che è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa disapplicare la circolare ministeriale Rocco". difensiva. Il che coincide perfettamente con quanto da me sempre sostenuto.
Si rimarca la circostanza che l'ordinanza della Cassazione n. 41.571/05 ha per oggetto la stessa identica questione che ho prospettato in questo processo, salvo che l'imputato Smith ha ritenuto di doverla sollevare facendo ricorso all'istituto della "rimessione del processo" ex art. 45 del C.P.P.: la Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile la questione (e questo perché, giustamente, la presenza dei crocefissi è generalizzata e non può concretizzare, dunque, un caso di legittima suspicione locale), ha tuttavia affermato che l'imputato "ha sollevato una questione importante".
Questa valutazione conforta, dunque, l'"importanza" della questione da me sollevata, anche se per la sua soluzione si deve far ricorso ad altri strumenti.
In particolare, con la mia memoria avevo ritenuto di dover sollecitare il Tribunale a sollevare, in via preliminare, un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ex art. 134 Cost.: l'imposizione di simboli ideologici da parte del Ministro di Giustizia, infatti, esorbita dalle competenze costituzionali attribuitegli dall'art. 110 della Costituzione ed invade, ad un contempo, le prerogative costituzionali di indipendenza ed imparzialità della magistratura.
In via subordinata -apparendo impraticabile l'istituto della "disapplicazione" dell'atto amministrativo viziato (e questo perché la "disapplicazione" può realizzarsi solo attraverso la rimozione fisica dei crocifissi da tutte le aule giudiziarie: il che può avvenire per volontà del Ministro o in seguito a sentenza)- ho sollevato eccezione di incostituzionalità degli arrt. 420 ter e segg. c.p.p. nella parte in cui consentono la celebrazione del processo o la prosecuzione del giudizio in presenza di un legittimo rifiuto a presenziare dell'imputato per la presenza dei crocefissi.
Anche questa eccezione è stata elusa col pretesto -che suona ancor più grottesco- che "la questione, allo stato, non si pone, giacché l'imputato è presente in aula". Tuttavia il Tribunale non si è sentito in dovere di affrontare la questione di incostituzionalità, anche dopo che me ne sono andato: il che dimostra con quali pregiudizi e con quale spirito ostile il Tribunale aquilano abbia affrontato questo processo.
Si rimarca e si denuncia che i giudici hanno comunque violato l'obbligo che la legge loro impone di motivare il rigetto dell'eccezione di incostituzionalità, sicché sarà onere della Corte di Appello pronunciarsi su questa questione "importante".
In via preventiva e tuzioristica si contesta l'ipotesi -grottesca- di chi volesse sostenere che il disposto del comma 2° dell'art. 420-quinquies precluderebbe l'esame della questione dal momento che, "dopo essere comparso, mi sono allontanato dall'aula di udienza e, quindi, debbo essere considerato presente": ribadisco che il mio "allontanamento", infatti, non è stato volontario, ma dettato dall'intento di evitare la lesione di miei diritti costituzionali a causa della presenza dei crocifissi. Opinando diversamente, si perverrebbe a conseguenze paradossali: dovrebbe infatti considerarsi "presente" l'imputato che si allontana dall'aula per evitare di "friggere" sulla "sedia elettrica", impostagli da una circolare del Ministro di Giustizia, o l'imputato che, colto da infarto, si allontani in tutta fretta per ricoverarsi all'ospedale.
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Secondo motivo
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Omessa valutazione della scriminante della legittima difesa contro atti discriminatori religiosi dell'Amministrazione della Giustizia.
Immaginate che un "negro", dopo aver vinto il concorso nell'arma dei carabinieri, si presenti nella caserma di destinazione per svolgere il proprio servizio ma che i suoi colleghi di "razza bianca", "turbati" dal colore della sua pelle, gli impediscano di entrare.
Nel mio personale codice di piccolo magistrato "meticcio" -termine che mi permetto di mutuare dal filosofo On.le Marcello Pera- un siffatto comportamento viene bollato come "discriminazione razziale", o "razzismo", sanzionabile ex art. 3 della legge 13.10.1975 n. 654 con la reclusione sino a tre anni.
Immaginate ora che il "negro" protesti con una certa energia per la discriminazione razziale subìta e che i suoi Superiori, anziché deferire i colleghi razzisti all'autorità giudiziaria e garantirgli l'accesso nella caserma con la stessa dignità e con gli stessi diritti accordati ai carabinieri di razza bianca, decidano di allestirgli un' "apposito ufficio" dove potrà esercitare -isolato e sino al pensionamento- le sue mansioni.
Nel mio codice di magistrato "meticcio" questo ulteriore comportamento razzistico viene bollato come "segregazione razziale", o "apartheid".
Immaginate ora che il nostro ostinato "negro" respinga la proposta dei Superiori e che, reagendo per legittima difesa contro questi atti di criminale discriminazione, si rifiuti di esercitare le sue mansioni di carabiniere in stato di sostanziale "segregazione razziale", cioè "confinato in un'ufficio-ghetto".
Immaginate allora che i Superiori informino il competente Procuratore della Repubblica di questo suo "rifiuto di servizio" e che il pubblico ministero, ritenendo che sia più prudente sfoggiare la forza con i deboli e la debolezza con i forti, preferisca incriminare il carabiniere "negro" per il reato di "omissione di atti di ufficio", anziché i vertici dell'Arma dei Carabinieri per il delitto di "discriminazione razziale".
Immaginate che il "negro" rimanga frastornato da questo "sviluppo" processuale e se ne lamenti con il Procuratore che lo inquisisce, ma che questi chieda il rinvio a giudizio immediato dinanzi al Tribunale, affermando che il rifiuto del "carabiniere-negro" fu "indebito", dal momento che i suoi Superiori.... "gli avevano messo a disposizione un'ufficio-ghetto"!
Immaginate che l'imputato persista caparbiamente nel reclamare la propria innocenza dinanzi al Tribunale ma che questo giudice, però, lo condanni a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici, avallando la tesi del P.M. ed evitando accuratamente di spendere una sola parola per giustificare e motivare l'esclusione della scriminante della "legittima difesa" contro gli atti di criminale discriminazione razziale di cui è stato vittima.
Immaginate, infine, che i supremi organi militari promuovano anche un'azione disciplinare contro il carabiniere "negro", contestandogli di "avere omesso di svolgere la propria attività di servizio anche dopo che i suoi Superiori gli avevano messo a disposizione un'ufficio-ghetto", e ne chiedano addirittura la sospensione cautelare dal servizio "perché il comportamento del carabiniere negro, che pretende di avere gli stessi diritti e la stessa dignità dei carabinieri di razza bianca, getta sconcerto e disorientamento nell'opinione pubblica per la sua assoluta singolarità, tanto più che il carabiniere negro ha preteso di rimanere fermo nel proprio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il proprio lavoro anche nell'ufficio-ghetto allestitogli dai Superiori".
Dopo aver fatto galoppare la vostra immaginazione con questa mia fantasiosa storia, vi faccio una provocatoria domanda: da quale parte state, dalla parte del "carabiniere negro" -cioè della vittima del razzismo- oppure dalla parte dei suoi aguzzini razzisti e dalla parte dei magistrati che hanno avallato i loro crimini?
Ora lasciate da parte la vostra immaginazione e considerate ciò che è realmente accaduto a chi scrive, perché spesso la realtà supera -se non uguaglia- la fantasia.
Con lettera del 3.5.2005 ho chiesto, nella mia qualità di magistrato "meticcio" alle dipendenze del Ministero di Giustizia, di esporre la menorà ebraica a fianco del Sacro Crocifisso, osando in tal modo rivendicare, come ebreo, gli stessi diritti e la stessa dignità che lo Stato italiano "laico" (!?!?!) riserva alla Superiore Razza Cattolica. D'altra parte -ho ingenuamente pensato- se un "carabiniere negro" ha il sacrostanto diritto di entrare in una caserma dove lo Stato consente il pieno e libero accesso ai "carabinieri bianchi", anche un giudice ebreo avrà il sacrosanto diritto di far entrare la menorà nelle aule di giustizia, dove lo Stato consente l'accesso ai Crocifissi cattolici e, anzi, li espone a proprie spese!
Nella missiva ho peraltro sottolineato le circostanze che il Papa e gli augusti Governanti italiani avevano affermato -in coro!- che l'ebraismo era il fratello maggiore del cristianesimo e che le radici culturali dell'Europa erano giudaico-cristiane, sicché non doveva esservi alcun ostacolo a che i simboli dei "due fratelli" fossero esposti, l'uno a fianco all'altro, nelle aule giudiziarie!
L'ipocrisia di chi aveva pronunciato quelle impegnative, quanto false frasi, non ha tardato però a disvelarsi in tutta la sua disarmante realtà: il Ministro di Giustizia, infatti, ha ritenuto che l'esposizione a fianco del Crocifisso dell'"infima" menorà degli "immondi" ebrei fosse un "sacrilegio" che "turbava" la "sensibilità" dei Cattolici ed ha quindi negato l'accesso nelle aule al mio simbolo.
Posto di fronte a questa criminale discriminazione, perpetrata dallo Stato Italiano ai miei danni per motivi religiosi (e ricordo che lo stesso art. 3 della citata legge 13.10.1975 n. 654 dispone che ".....è punito con la reclusione sino a tre anni chi...commette atti di discriminazione per motivi...RELIGIOSI"), io mi sono rifiutato di esercitare le mie mansioni innanzitutto per legittima difesa, cioè per evitare di subire la discriminazione religiosa che scaturisce dal fatto che mi viene negato, per abietti motivi di disprezzo ideologico, il diritto di esporre il mio simbolo e mi viene contestualmente imposto un altro simbolo, nel quale peraltro non mi identifico e dal quale, anzi, mi dissocio per la sua millenaria storia criminale, in tal modo subendo, con nesso causale diretto ed immediato, la lesione dei miei diritti costituzionali all'eguaglianza (art. 3 Cost.) ed alla libertà religiosa (art.19).
A questo punto i miei Superiori, al fine di farmi desistere dall'astensione dalle udienze, hanno pensato bene -non già di autorizzarmi ad esporre la menorà ebraica, soluzione a loro giudizio improponibile, trattandosi dell' "immondo" simbolo del popolo che si è macchiato del crimine di "deicidio"- bensì di allestirmi un' "aula-ghetto", ovviamente priva della "sacrilega" menorà ebraica che tanto offende e tanto turba la "sensibilità" della Superiore Razza Cattolica.
Nell'ottica dei miei Superiori, dunque, io avrei dovuto lavorare in quest'aula-ghetto, completamente isolato dai colleghi e in regime di apartheid, sino al mio pensionamento!!!!!
Questo ebreo, però, anziché rientrare nei ranghi, ha "osato" opporre un "incredibile" e "sprezzante" rifiuto alla proposta di essere confinato nel "ghetto": un rifiuto che verrà poi "giustamente" qualificato come "atteggiamento di sfida nei confronti delle istituzioni" (razziste, aggiungo io), dapprima dal cattolico dott. Mario Cicala, ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e, poi, dall'Avvocato Generale e dal Procuratore Generale, nella loro richiesta di mia sospensione dalle funzioni.
Il Presidente del Tribunale di Camerino ha poi provveduto ad informare, "per quanto di sua competenza", il Procuratore della Repubblica.
Il Pubblico Ministero, sorvolando a pie' pari la circostanza che il mio rifiuto integrava, in primis, una reazione di legittima difesa contro criminali atti di discriminazione religiosa perpetrati dalla pubblica Amministrazione, mi ha incriminato per il reato di omissione di atti d'ufficio, "per essermi indebitamente rifiutato di tenere le udienze a causa della presenza del crocifisso".
Dal momento che per un lapsus freudiano il P.M. si era dimenticato di considerare la motivazione principale del mio rifiuto, gli ho chiesto immediatamente di correggere il capo di imputazione, facendo risultare la Verità, e cioè che il mio rifiuto scaturiva, in prima battuta, come reazione legittima contro il discriminatorio divieto di esporre nelle aule la menorà, simbolo della religione ebraica cui avevo tra l'altro aderito al sensi della legge n. 101/1989, sicché "mi sembrava un po' grottesco che si indagasse sul conto dell'ebreo che si rifiutava di entrare in un forno crematorio, piuttosto che sul conto dell'aguzzino che lo voleva incenerire!!"
Questa richiesta di correzione è caduta nel vuoto, sicché è stata intenzionalmente obliterata una verità scomoda, e cioè che la persona che si stava indagando non era il criminale vero, ma la vittima di criminali atti di razzismo religioso perpetrati da Organi Istituzionali dello Stato italiano ("laico"!!!!).
Il P.M. ha poi chiesto il mio rinvio a giudizio con rito immediato, saltando l'udienza che si sarebbe dovuta tenere dinanzi al GUP dott. Carlo Tatozzi.
Ho presentato allora altra memoria al Collegio giudicante, insistendo per la "correzione" dell'imputazione, e i miei legali, a loro volta, hanno chiesto in sede dibattimentale la stessa identica correzione.
Risultato? Zero.
Qualche critica da muovere? No, per carità! Anzi, debbo riconoscere che questa deliberata obliterazione della verità è stata molto "opportuna", perché sarebbe stato oltremodo imbarazzante mettere in luce i comportamenti razzistico/religiosi perpetrati ai miei danni da Organi istituzionali dello Stato italiano: senza considerare che questo avrebbe poi rappresentato anche un ostacolo insormontabile ai fini della giustificazione della condanna che mi si andava ad infliggere. E la riprova concreta è nel fatto che l'estensore della sentenza, il presidente-GUP dott. Carlo Tatozzi che, stando alle vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila, non avrebbe potuto far parte del Collegio penale (mentre avrebbe dovuto farne parte il dott. Mario Montanaro, favorevole all'applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza Montagnana), non ha speso neppure la radice cubica di mezza parola per motivare perché è stata disattesa l'eccezione relativa alla scriminante della "legittima difesa".
Ebbene, in esito al processo penale, per una fortuita coincidenza anch'io sono stato condannato -come quell'immaginario "carabiniere negro"- a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.
Per un'altra fortuita coincidenza sono stato poi anch'io sottoposto a procedimento disciplinare, su impulso dell'Avvocato Generale dello Stato, "per avere omesso di svolgere l'attività di magistrato esasperando la pretestuosa pretesa di veder rimosso il crocifisso o di esporre la menorà ebraica nelle aule di giustizia".
Sempre per un fortuita coincidenza anch'io -come il carabiniere "negro"- sono stato sottoposto alla procedura di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio "perché il comportamento del giudice ebreo, che pretende (!!!!) di avere gli stessi diritti (!!!!) e la stessa dignità (!!!) dei dipendenti appartenenti alla Superiore Razza Cattolica, getta sconcerto e disorientamento nell'opinione pubblica per la sua assoluta singolarità, tanto più che il magistrato ebreo ha preteso di rimanere fermo nel proprio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il proprio lavoro anche nell'aula-ghetto allestitagli dai Superiori, tenendo dunque un'atteggiamento di sfida nei confronti delle Istituzioni (razzistiche: n.d.r.) che esige un provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio che valga a far cessare la incresciosa situazione, le cui conseguenze ricadono anche sui cittadini che chiedono giustizia".
Questa, ridotta alla sintesi più estrema, la narrazione dei fatti per i quali ho subìto la condanna penale e per i quali la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha iniziato azione disciplinare e chiesto la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.
Resto ora in attesa di verificare se la Corte d'Appello dell'Aquila starà dalla parte della vittima del razzismo -cioè del "giudice ebreo"- oppure dalla parte dei razzisti che lo hanno discriminato e che lo stanno tuttora discriminando sul posto di lavoro a causa del suo credo religioso.
Nel frattempo segnalo che, forse per un lapsus freudiano, l'estensore della sentenza impugnata ha accuratamente evitato di spendere una sola parola per valutare gli effetti scriminanti della circostanza -che risulta acclarata per tabulas- che "io mi sono rifiutato di tenere le udienze, in via principale, perché lo Stato non mi autorizza ad esporre la menorà ebraica", in tal modo ledendo i miei diritti costituzionali all'eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa.
Come sopra anticipato, si tratta di una circostanza a dir poco fondamentale, perché impone molti interrogativi e molte risposte da parte degli Organi Istituzionali cattolici di questa Repubblica: interrogativi per i quali utilizzerò di qui in poi la seconda persona plurale -cioè il "voi"- senza che questo possa essere interpretato come interpello rivolto ai giudici della Corte d'Appello dell'Aquila, di cui ignoro i personali convincimenti religiosi.
Chiedo, pertanto, a Voi Cattolici: che cosa avete contro gli ebrei? Che cosa avete, voi Cattolici, contro la menorà ebraica? La sua visione, forse, turba la vostra sensibilità? Per quale motivo, voi Cattolici, mi avete impedito di esporre la mia menorà a fianco del vostro Crocifisso? Eppure vi avevo esplicitamente avvisato che la "mia" menorà non era razzista e, quindi, non aveva alcun problema a stare a fianco del vostro augusto Crocifisso. E allora? Perché mi avete impedito -e tutt'ora mi impedite- di esporre nelle aule la menorà ebraica? Eppure vi ho informato che questa banale autorizzazione sarebbe stata di per sé sufficiente a consentirmi di seguitare a tenere le udienze nelle aule giudiziarie. E allora, qual'era -e qual'è- il vostro problema, non il mio? Forse la visione della menorah vi crea nausea e disgusto insopportabili, come la visione della pelle nera li crea ai razzisti? Perché avete innescato la mia reazione legittima, cioè il rifiuto di tenere le udienze nelle aule dove mi veniva vietato di esporre il mio simbolo religioso e dove invece veniva consentito il libero accesso al vostro simbolo? Eppure sarebbe stato sufficiente autorizzarmi l'esposizione della menorà: sarebbero state così evitate ai "cittadini che chiedono giustizia" quelle conseguenze negative che oggi, assurdamente, tentate di addebitare al mio comportamento. Eppure sarebbe anche adesso sufficiente autorizzarmi ad esporre le mie menorà per farmi riprendere immediatamente le udienze. Però non lo fate.
Perché non lo fate? Come mai non lo fate?
Eppure l'art. 3 della Costituzione dice che "tutti i cittadini -quindi anche gli ebrei- "hanno pari dignità e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di religione". Eppure l'art. 8 della Costituzione dice che "tutte le confessioni religiose -e quindi anche l'ebraismo- sono egualmente libere davanti alla legge". Eppure l'art. 19 della Costituzione dice che "tutti -e quindi anche gli ebrei- hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto anche in pubblico". Eppure l'art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti dell'Uomo dice che "ogni persona -e quindi anche l'ebreo- ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o di pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e di compimento di riti ". Eppure l'art. 14 della medesima convenzione ("Divieto di discriminazione") dice che "il godimento dei diritti civili e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito a tutti, quindi anche agli ebrei, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione"
E allora? Forse la richiesta di un ebreo di esporre la propria menorà nei luoghi dove lo Stato consente ai cattolici di esporre i loro crocefissi e, quindi, di avere gli stessi diritti e la stessa dignità della Superiore Razza Cattolica, può essere qualificata -come è stata di fatto qualificata dal Tribunale dell'Aquila, prima, e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione- una...........pretesa "PRETESTUOSA"?
E' dunque "pretestuoso", per i Cattolici, che un ebreo "pretenda" di essere "uguale" a loro?
Complimenti!!!!!
Soprattutto complimenti al RAZZISMO !!!!!!!!!!
E non è un caso -ma si tratta al contrario della concreta attuazione di questi principi di diritto costituzionale e di diritto internazionale- che l'art. 58 del regolamento penitenziario (D.P.R. 30.6.2000 n. 230) accorda a tutti i detenuti -e quindi anche agli ebrei- il sacrosanto diritto di esporre, nella propria camera o nel proprio spazio di appartenenza, immagini e simboli della propria confessione religiosa, evitando così qualsiasi possibile discriminazione tra i credenti o assurdi "privilegi" a favore dei cattolici. Forse voi cattolici pensate, col vostro sarcasmo di razza superiore, che, "grazie" alla condanna a 7 mesi inflittami dal Tribunale dell'Aquila, questo giudice ebreo si vedrà finalmente riconosciuto il diritto di esporre la sua menorà -se non proprio in un'aula giudiziaria, come richiesto- almeno in un "altro" "ambiente giudiziario", cioè nella cella? Siete proprio spiritosi.
E allora? Ripeto: cosa avete, voi cattolici, contro la menorà ebraica?
Forse condividete quello che sostengono l'Avvocato Generale dello Stato e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che cioè la mia pretesa di esporre la menorah degli ebrei "ha suscitato, per la sua assoluta singolarità, sconcerto e disorientamento nella pubblica opinione"?
Ma a quale "pubblica opinione" intendete riferirvi? Forse a quella del prof. Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, che ha pubblicamente biasimato, rispolverando la parabola del "rabban Gamliel", la vostra pretesa di esporre i crocefissi negli uffici pubblici? O per caso volete riferirvi a quella di Amos Luzzatto, presidente delle Comunità Ebraiche italiane, che ha espresso lo stesso identico giudizio critico?
Oppure intendete riferirvi agli anziani ospiti della Casa di Riposo Ebraica di Torino, con a capo la direttrice Giorgina Levi Arian, ex deputato del PCI, che mi hanno inviato il 6.6.2005 -cioè all'indomani dell'inizio della mia astensione- questa lettera: "Preg.mo Sig. Giudice, siamo un gruppo di ebrei anziani, ospiti della Casa di Riposo Ebraica di Torino, che unitamente a nostri amici correligionari, desideriamo esprimerLe i nostri più vivi sentimenti di ammirazione ed anche di riconoscenza per il Suo atteggiamento di deferenza nei riguardi del simbolo della nostra religione e per la fermezza dimostrata nel difendere la Sua scelta. Il rifiuto di un accostamento della Menorah al Crocifisso può significare non soltanto la decisione di non mutare una usanza oramai plurisecolare nei locali pubblici dello Stato, dalle scuole ai tribunali, ma anche il rifiuto di vedere accostati al Cristo una lampada che è sacro simbolo di coloro che per secoli furono ingiustamente accusati di "deicidio", nonostante che fossero ebrei anche Gesù Cristo e i suoi Apostoli. Unitamente alla nostra solidarietà riceva i nostri più calorosi auguri e deferenti saluti".
E allora? E' forse questa l'"opinione pubblica" cui alludono l'Avvocato Generale dello Stato dott. Antonio Siniscalchi ed il Procuratore Generale della Cassazione dott. Francesco Favara, cioè quella che sarebbe rimasta "sconcertata e disorientata dall'assoluta singolarità della mia iniziativa, che ha menomato così il "prestigio" dell'Ordine Giudiziario"?
Io ho dei notevoli dubbi su questo disinvolto giudizio, salvo che i miei detrattori non vogliano riferirsi all' "opinione pubblica" dei "criminali razzisti", che abbondano in Italia.
E se è questa l'"opinione pubblica" cui alludete, allora non posso non darvi ragione, se non altro alla luce dello "spessore" delle lettere di stampo razzistico che ho ricevuto, ad iniziare da quella ricevuta il 12.4.2005, indirizzata anche al Ministro di Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Camerino, con la quale un cattolico, rimasto "significativamente" quanto vigliaccamente anonimo, ha con candore affermato che "la mia pretesa di affiancare al Cristo in croce il simbolo di coloro che ne sono divenuti carnefici è un sacrilegio che offende Gesù Cristo e la Verità della storia, esaltando un popolo che si è macchiato di un orrendo delitto contro Dio".
E allora? Sono questi i motivi di stampo razzistico per i quali voi cattolici non gradite che la menorà ebraica possa entrare nelle aule giudiziarie ed essere affiancata al vostro Crocifisso?
Non avete ancora il coraggio di spiegare all' "opinione pubblica" i motivi della vostra idiosincrasia col simbolo degli ebrei?
Se è così, non c'è problema. Ve li spiego ora io, rispolverando e rievocando alla vostra labile memoria una delle più "gloriose" pagine della storia del Cattolicesimo: quella del vostro razzismo che scaturisce dalla vostra presunzione di essere i depositari della Vera "Verità" e di credere nell'Unica Religione Vera, cioè la Vostra.
Pochi sanno, "grazie" all'omertosa cortina di silenzio e di disinformazione che è stata creata ad arte per occultare all'opinione pubblica la verità sulla millenaria persecuzione razziale attuata dai cattolici ai danni degli Ebrei, che la loro persecuzione inizia nel quarto secolo e che si fonda, principalmente, sull'accusa di "deicidio" di cui essi si sarebbero macchiati con l'uccisione di Cristo. Sul conto degli ebrei furono diffuse dai cristiani le più assurde ed infami credenze ed accuse, quali quelle che il giudaismo prescriveva sacrifici rituali di cristiani e che gli ebrei impastassero la matzah, il pane azimo pasquale, col sangue dei cristiani. Queste credenze furono sovente la causa di stragi e di linciaggi di ebrei, che vennero perpetrati sino alla fine del diciannovesimo secolo.
Pochi sanno che l'idea di imporre la distinzione degli ebrei dai cristiani attraverso l'abbigliamento non è stata dei nazisti, ma di Santa Romana Chiesa: la regola, decretata nel 1215 dal IV Concilio Lateranense, imponeva un distintivo giallo da cucire sugli abiti, perché questo colore rappresentava nel Medioevo la cattiveria e l'invidia, caratteristiche attribuite agli ebrei. Pene severe erano previste per i contravventori.
Anche il confino degli ebrei nei ghetti non è un'invenzione dei Nazisti, ma una "pia" invenzione di Santa Romana Chiesa. Per la precisione, è stato grazie alla bolla papale del 1555 Cum numis absurdum che venne ordinato il confino degli ebrei nei ghetti, confino che trovava la "giustificazione" diretta nella teologia cattolica: "E' assurdo e sconveniente in massimo grado che gli ebrei, che per loro colpa sono stati condannati da Dio alla schiavitù eterna, possano, con la scusa di essere protetti dall'amore cristiano e tollerati nella loro coabitazione in mezzo a noi, mostrare tale gratitudine verso i cristiani".
Sarà forse utile rammentare che Papa Pio V fece dono del cimitero ebraico di Bologna alle suore del convento di San Pietro Martire, raccomandando loro di "distruggere qualunque sepolcro o cappella sepolcrale di ebrei sia morti che vivi....di prendere le iscrizioni, le memorie, le lapidi di marmo scolpite o meno, distruggendole completamente, demolendo, abradendo, raschiando e spezzando e in qualunque altra forma mutarle....ed i cadaveri, le ossa e le particole dei morti esumare e trasferire dovunque piacesse loro".
Sarà forse utile ricordare che, grazie alle criminali leggi razziali imposte dai Cattolici, gli ebrei furono costretti a vivere rinchiusi nei ghetti, con obbligo di rientrarvi prima del tramonto.
Sarà forse utile ricordare che nella Roma papale del 1814 i rabbini romani dovevano ancora comparire, durante il carnevale, vestiti di nero, con calzoni corti, con mantellina e con una sorta di cravatta, per essere dileggiati e scherniti dalla folla dei "civilissimi" e "tolleranti" "cristiani" Cattolici!
Sarà forse utile ricordare che gli ebrei erano costretti da Santa Romana Chiesa, ogni sabato pomeriggio, a recarsi ad una vicina chiesa cattolica, per presenziare a "prediche coatte" miranti alla loro conversione, durante le quali venivano infamati per la loro abietta religione e per il "crimine" perpetrato dal popolo ebreo ai danni di Cristo. Che bell'esempio di "tolleranza"!!!
Sarà forse utile ricordare che la Chiesa Cattolica diffondeva sermoni contro gli ebrei, dove essi venivano dipinti come "la peste dell'umanità, un branco di sporchi usurai e ruffiani, i quali ben meritavano la punizione divina che era loro riservata", che "gli ebrei nello Stato Ecclesiastico non erano che schiavi tollerati", che "le condizioni, sotto le quali è loro accordato un asilo dai Cristiani, sono del tutto necessarie per evitare gli effetti di una micidiale Religione".
Sarà forse utile ricordare che secondo l'editto sopra gli ebrei del 6.6.1733 dell'inquisitore domenicano di Bologna De Andujar gli ebrei dovevano rimanere nel ghetto, di notte, che non potevano leggere il Talmud né alcun testo proibito, che dovevano "gli ebrei dell'uno, e dell'altro sesso, portare il segno di color giallo, per cui vengano distinti dagli altri, e debbano sempre portarlo in ogni tempo, tanto dentro il Ghetto, quanto fuori. Gli uomini debbano portarlo sopra il cappello ben cucito sopra, e sotto la falda, senz'alcun velo o fascia.....e le donne lo debbano portare in capo scopertamente senza mettervi sopra il fazzoletto, o altra cosa, con cui venga nascosto."
Sarà forse utile ricordare che agli ebrei era fatto divieto di assumere personale cattolico alle proprie dipendenze, per evitare il rischio di contaminazione della religione cattolica.
Sarà forse utile ricordare che Santa Romana Chiesa Cattolica perpetrava abitualmente il crimine del rapimento dei bambini ebrei, che venivano sottratti ai genitori per indottrinarli coattivamente al culto della religione cattolica, sol che qualcuno asserisse di averli "battezzati" di nascosto. Sarà forse utile ricordare che uno di questi criminali rapimenti fu perpetrato dall'Inquisitore di Bologna, padre Feletti, ai danni di Edgardo Mortara, la notte del 23.6.1858, con la benedizione di Pio IX.
Questi atti criminali -che violavano le leggi di natura più elementari e che gettavano nella disperazione i genitori, che si vedevano sottrarre dagli sgherri pontifici i loro figli in tenera età- costituiscono una delle più infami pagine della storia recentissima del papato cattolico: ed è orripilante constatare come questi atti criminali, direttamente imputabili ai Papi, siano stati perpetrati a causa di superstizioni di stampo "religioso", e cioè perché si riteneva che poche gocce di acqua spruzzate da una domestica (magari ancora bambina) all'indirizzo di un bambino ebreo in fasce, con la contestuale fatidica pronuncia della "formula" del battesimo ("ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo") avesse il "magico" effetto di trasformare il piccolo ebreo in infante "cattolico", per ciò stesso da sottrarre immediatamente ai legittimi genitori per essere rinchiuso nella Casa dei Catecumeni sino a totale indottrinamento cattolico. Benito Mussolini, cioè l'Uomo inviato dalla Divina Provvidenza, farà (blandamente) tesoro di questa "prassi" criminale cattolica, sancendo in una delle leggi razziali che "Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali".
Ed è estremamente significativo che la delirante storia di Edgardo Mortara, a noi così vicina nel tempo, sia pressoché sconosciuta alla totalità degli italiani, nonostante il clamore e l'indignazione che essa sollevò all'epoca dei fatti, non solo in Italia ma soprattutto in Francia, in Inghilterra e negli Stati uniti. La nostra TV di Stato -ovviamente "laica"- ci propina continuamente fiction su Padre Pio, su San Francesco, su Don Bosco, sui Dieci Comandamenti e diffonde notizie quotidiane sul Vaticano, sui discorsi e sui precetti del Pontefice, della Conferenza Episcopale Italiana, del Cardinal Ruini e di Monsignor Tonini: la storia di Edgardo Mortara, però, è oggetto di sapiente censura, acciocché gli Italiani, ai quali "l'Olocausto viene propinato come qualcosa di inconcepibile nella sua mostruosità, non abbiano a ricercarne le radici, dopo aver letto la storia di Edgardo Mortara, in territori fin troppo vicini a noi" (Prigioniero del Papa Re -Storia di Edgardo Mortara, ebreo, rapito all'età di sei anni da Santa Romana Chiesa nella Bologna del 1858, David I. Kertzer, Rizzoli Edit.).
E non si venga a giustificare -come solitamente avviene quando si snocciolano i crimini perpetrati sotto l'ombra del Crocifisso dalla Chiesa Cattolica- che "quelli erano altri tempi": la giustificazione è ridicola e, comunque, Papa Pio IX -il Papa-Re al quale sono da imputare i crimini di razzismo e di sequestro di bambini ai danni degli ebrei, il Sillabo, nonché gli assassini dei patrioti italiani che lottarono per l'unità d'Italia, è stato addirittura recentemente "beatificato" da Carol Woityla, evidentemente a suggello di quei crimini. E val la pena di ricordare che per il criminale rapimento di Edgardo Mortara padre Feletti venne giudicato dal Tribunale Penale di Bologna "non colpevole perché l'ablazione fu fatto di Principe", cioè perché il rapimento fu opera diretta di Papa Pio IX, l'unico vero responsabile, che non pagò le pene dei suoi crimini solo a cagione delle sue vesti sacre!
E che dire del razzismo antisemita, dell'olocausto nazi-fascista e dell'assordante silenzio col quale Pio XII ha accompagnato la persecuzione, la deportazione e lo sterminio di milioni di ebrei e di rom da parte dei cattolici e dei cristiani fascisti e nazisti? Non è stato forse Pio XII a spianare la strada ad Hitler, sciogliendo le organizzazioni politiche cattoliche tedesche? Non è stata la Chiesa Cattolica ad accompagnare e ad appoggiare il nazismo e il fascismo nei loro tragitti criminali, rendendosene complice? Eppure la collusione e la commistione del potere della Chiesa col potere delle due dittature è documentata da "stupende" fotografie che hanno immortalato i vari "nunzi apostolici" e i vari vescovi e cardinali cattolici mentre, sorridenti e felici, effettuano il saluto nazi-fascista assieme ad Hitler, Goebbels, Meissner, Frick (mi riservo di produrre la relativa documentazione, con articolo di Andrea Tarquini, Il Venerdì di Repubblica, 1997).
E non erano forse "ferventi cattolici" quei criminali fascisti che approvarono le vergognose leggi razziali? Non erano forse cattolici e cristiani gli assassini nazisti responsabili degli stermini degli ebrei e dei rom? Non vi furono forse Alti Prelati cattolici che penzolarono dalle forche, dopo il processo di Norimberga, per i crimini perpetrati ai danni dell'umanità? Non c'era forse scritto, sulle cinture delle SS, Gott mit uns, Dio è con noi? Non è forse stato Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, a dire che "tutti gli assassini dell'Olocausto erano cristiani, e che il sistema nazista non comparve dal nulla, ma ebbe profonde radici in una tradizione inseparabile dal passato dell'Europa cristiana", quelle stesse "radici" che vorreste oggi pomposamente inserire nella Carta costituzionale europea per ritrarne qualche altro "privilegio" economico? Non è stato forse Pio XII, all'indomani della liberazione di Roma da parte degli alleati, a pregare gli americani di non inserire nel picchetto di guardia del Vaticano soldati "negri", perché il colore della loro pelle turbava la "sensibilità" di Sua Santità?
E che dire dei campi di sterminio organizzati dai cattolici ustascia in Croazia, negli anni 1942-43, agli ordini del dittatore Ante Pavelic, un cattolico praticante accreditato e ricevuto regolarmente da Pio XII? In questi campi vennero soppressi serbi cristiano-ortodossi, ed anche un cospicuo numero di ebrei. Il più famigerato lager era quello di Jasenovac: il suo comandante fu Miroslav Filipovic, un frate francescano noto con l'appellativo di "Bruder Tod" (sorella morte). In questo campo gli ustascia cattolici bruciavano le loro vittime nei forni, ma vive, diversamente dai nazisti che, almeno, le uccidevano prima col gas. La maggior parte delle vittime venne comunque impiccata e fucilata: il loro numero è stimato tra i 300 e i 600mila. Molti degli ustascia erano monaci francescani e le loro nefandezze suscitarono addirittura le proteste delle SS tedesche. Pio XII, ben informato di queste atrocità, nulla fece per impedirle (A. Manhattan, The Vatican's Holocaust, Springfield, 1986).
E che dire della decisione del Sant'Uffizio, approvata da Pio XII il 20.10.1946, sui bambini ebrei accolti da istituzioni e famiglie cattoliche in Francia durante l'occupazione nazista, recentemente rinvenuta negli Archivi della Chiesa di Francia, con la quale questo Pontefice razzista raccomanda di non rispondere per iscritto alle comunità israelitiche che chiedono la restituzione dei minori e suggerisce di prendere tempo per esaminare ogni richiesta caso per caso, specificando innanzitutto che "i bambini ebrei battezzati non potranno essere affidati a istituzioni che non ne sappiano assicurare l'educazione cristiana» e, quanto ai non battezzati, si sconsiglia di sottrarre gli orfani alla custodia della Chiesa per affidarli a «persone che non hanno alcun diritto su di loro», ammettendo solo la restituzione dei bambini reclamati dai loro genitori, purché i piccoli «non abbiano ricevuto il battesimo»?
Questo accadeva 60 anni fa e questo dimostra che persistete ancora nella pratica del rapimento dei bambini ebrei e nel razzismo che scaturisce dalla vostra presunzione di superiorità rispetto a tutte le altri fedi: non a caso combattete ed avversate tutt'ora, per bocca del Pontefice, il cd. "relativismo", cioè la sacrosanta libertà di credere in ciò che si vuole, ovverosia uno dei principali diritti fondamentali che le Costituzioni di tutti i Paesi civili e la convenzione sui diritti dell'Uomo riconoscono e garantiscono ad ogni essere umano!!!!!
Evidentemente credete ancora di essere gli unici esseri Superiori in grado di "sentire" i "discorsi" e le "parole" di Dio e vi arrogate ancora il privilegio di marcare coi Vostri Idoli gli edifici pubblici, cioè gli edifici che appartengono a TUTTI gli ITALIANI, per reclamarne in questo squallido modo l'uso esclusivo.
Nel mio codice di piccolo magistrato "meticcio" questi comportamenti si chiamano "RAZZISMO". E la riprova concreta del vostro razzismo è nelle reazioni di quei cattolici che, mantenendo con codardia l'anonimato, mi hanno indirizzato, all'indomani del mio rifiuto di tenere le udienze, lettere di contenuto oltraggioso, intimidatorio e razzistico, invitandomi anche a lasciare il mio posto di lavoro e ad emigrare all'estero, se non mi aggradava la presenza del vostro crocifisso.
Questa che segue è una succinta antologia degli scritti, in parte già riportati nella precedente memoria.
Sul sito "forzanuovarimini.splinder.com", mercoledì 11 maggio 2005, la mia iniziativa viene bollata come un gesto di "ARROGANZA EBRAICA" e viene altresì diffuso il messaggio, razzistico, che nelle aule giudiziarie "sono accettate solo persone pure come nostro Signore, il Verbo, la Trinità..e poi in Europa Stelle e Stelline non sono mai state accettate".
Altro cattolico anonimo mi illustra il tipico concetto di "uguaglianza" secondo la "Fede" cattolica, e cioè: "Il Crocifisso non si tocca! Viva Il Cristianesimo! Viva il Papa! Viva il Ministro Castelli! Abbasso tutte le altre FALSE religioni!"
Altro Cattolico anonimo si diffonde in questo elegante eloquio: "Porco ateo terrorista, comunista bastardo: il crocifisso non si tocca. Se non lo vuoi, sparati, giudice del cazzo. Porco musulmano del cazzo con moglie troia, bastardo come Adel Smith. Bestemmiatore maiale, crepa".
Altro esemplare anonimo cattolico scrive: "Visto che il crocifisso ti apporta fastidio, non guardarlo, guarda il Corano, perché ti spediremo ad Allah!!.....Vuoi essere ucciso con un silenzioso ago intinto in un miscuglio di veleno....o preferisci una bella pallottolina calibro 227 o 30-06 per cinghiale, quale sei? Scegli tu, piccolo ebete! Devi sparire da Camerino e dall'Italia, e subito!! Se non l'hai fatto, fai testamento, perché la tua ora sta arrivando. Fatti scortare da Caruso, Casarini, Agnoletto, così prenderemo tre piccioni con tre fave!! Allah ti abbia in gloria!! Il tuo emigrare potrà aiutarti a salvarti, altrimenti......."
Altro anonimo cattolico: "Che Dio ti stramaledica per tutta la tua esistenza. Sei un lurido sporco uomo comunista e delinquente. Speriamo che prima possibile il crocifisso ti porti via da questo mondo.....sono secoli e secoli che il crocifisso sta lì. Tu gli vuoi cambiare posto. Fai schifo al mondo intero".
Altro anonimo: "Egregio signore, mi vergogno per lei che sia rimasto in Italia, invece di andare via in qualsiasi altro posto dove lo accoglierebbero a braccia aperte per le sue insulse idee. Vede, noi andiamo d'accordissimo con gli ebrei e con tutti, purché rispettino le nostre normative e si comportino decentemente.........bella, quella di appendere i simboli: perché non metterli tutti, poi magari si fa un'asta. Speriamo che lo Stato prenda provvedimenti al più presto...." (n.d.r.: mi complimento sin d'ora con lo "Stato" Italiano che, attraverso i suoi organi giudiziari e disciplinari, ha dato ascolto a questi "galantuomini razzisti", soddisfacendo le loro "legittime aspettative").
Altro anonimo cattolico: "Tu non puoi giudicare nessuno perché sei un rinnegato e infame. Actung: ti taglieremo quella testa di cazzo che hai".
Altro cortese anonimo cattolico: "Tosti, sei una faccia di cazzo e sei pure uno stronzo".
L'Anonima Scaracchi Lombardi della Bassa Lombarda mi scrive: "Tosto Tosti, vi do del voi come si usava fare con i lacchè ed i mezzadri perché non meritate né il nobile lei né l'amichevole tu. Siete un bambino un po' ritardato mentalmente, cocciuto e cretino. Peccato che non esista più il Tribunale del Santo Uffizio per il motivo che assisterei con piacere all'auto da fe' e conseguente rogo....."
Si firma, invece, la giornalista Ercolina Milanesi, la quale, commenta così la mia pretesa di esporre la menorà: ""Ma è possibile che ci si mettano anche gli ebrei a contestare il nostro crocifisso? Ma non si rende conto, questo giudice, che il nostro governo è sì laico, ma la nostra cultura, la nostra religione, nessuno, dico nessuno, si può permettere di contestare? Tutti coloro che non si trovano bene nel nostro paese, che hanno pretese assurde, perché non se ne vanno nei paesi più consoni alla loro natura? Che un magistrato si abbassi al livello di Smith è vergognoso, sospendere il suo lavoro per il nostro crocifisso, meriterebbe un solo gesto: licenziamento in tronco, perché siamo italiani, siamo cattolici e il nostro simbolo deve rimanere dove è sempre stato. Quando saliranno al potere i comunisti, tutti dovranno divenire atei...ma non si illuda che possa comparire in aula la menorah ebraica. Il razzismo, caro giudice, lo avete creato voi con l'olocausto e lo create, imperterriti, nel vostro odio viscerale contro gli islamici, stessa razza, e verso i cattolici...."
".Finalmente giustizia è stata fatta! Il suo comportamento non è stato certamente degno di un tutore della legge. Se lei è ebreo, perché non va ad abitare in Israele, così potrà vedere il suo simbolo in ogni luogo? Lei vive in Italia, esercita in una nazione sì laica, ma con profonde radici cristiane cattoliche. Solo lei, Luigi Cascioli e Adel Smith (persone molto colte ed intelligenti....) avete contestato il crocifisso, mai nessuno, neppure i comunisti, hanno osato tanto.......Chi le scrive è una giornalista......io rispetto tutto e tutti, tutte le religioni e mai andrei in Israele o in un paese musulmano e pretenderei di far togliere il loro simbolo, anche perché sarei subito uccisa.....Inoltre, quando non ci si trova bene in un posto, se si è persone oneste e degne di rispetto (parole per lei aliene) SI DANNO LE DIMISSIONI e si parte per la nazione amata. Comodo lucrare sul popolo e pretendere che, per far piacere a lei, noi cattolici si debba togliere il nostro crocifisso per non disturbare la sua mente".
Altro cattolico: "E' ora di finirla con queste baggianate! Il crocifisso è un simbolo anche culturale....se non è conforme a questa società se ne vada in un altro paese..."
:
Ebbene, sarebbero questi gli "augusti soggetti" che compongono la prestigiosa '"opinione pubblica che sarebbe rimasta sconcertata e disorientata dal mio rifiuto di tenere le udienze a causa del divieto di esporre i miei simboli a fianco del crocifisso"?
Dunque, è di questi razzisti-codardi, che non hanno neppure il coraggio di firmarsi, che le Istituzioni Italiane si fanno paladine? Non posso che complimentarmi di tutto ciò.
Così non la pensano, però, quelle migliaia di persone, moltissime cattoliche, ma realmente laiche, che mi hanno inondato di lettere e di e.mail per ringraziarmi per la mia iniziativa e per la difesa della laicità.
E non è un caso che il prof. Nicola Fiorita, docente presso l'Università di Firenze, ha avallato appieno la legittimità del mio comportamento in un'intervista che è stata pubblicata sul sito http://canali.libero.it/affaritaliani/fioritalaicitas.html ben prima della mia condanna. Così si è espresso il cattedratico:
Professore, ma allora un giudice può rifiutarsi di giudicare se in aula c'è il crocifisso?
"Il giudice Tosti sta conducendo una battaglia molto limpida. Il problema non è soltanto limitarsi a capire se può rifiutarsi, semmai se la presenza del crocifisso sia legittima o meno. Sta combattendo una battaglia limpida perché altrettanta limpidezza non c'è nei provvedimenti che si sono accavallati nel corso degli anni sul crocifisso".
Ci fa un esempio?
"Ne faccio due. Da una parte ci sono una serie di atti della P.A., circolari del Ministero della Giustizia, per i quali la circolare d'epoca fascista che prevedeva la presenza del crocifisso nelle aule dei tribunali è ancora in vigore. Dall'altra parte, l'Amministrazione della Giustizia ha previsto per il giudice Tosti un'aula senza crocifisso, come se il crocifisso non fosse legittimo.
E allora?
"E allora delle due l'una: o il Crocifisso è legittimo, e quindi non è legittimo fare un'aula apposta per Tosti, oppure è illegittimo e dunque vanno rimossi tutti.
Quello che vorrei dire sulla vicenda del giudice Tosti, è questo: sino al 2004 tutta la dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate della presenza del crocifisso negli spazi pubblici sosteneva o la violazione del principio di laicità dello Stato, e quindi la rimozione, oppure la compatibilità con il principio di laicità "positiva italiana": in altre parole c'è spazio per tutti i simboli religiosi.
Quello che invece emerge in questa vicenda è che è stato impedito al Tosti di rimuovere il crocifisso e di esporre un simbolo religioso accanto ad esso. Voleva infatti esporre la menorah ebraica. Quello che sconcerta è che sia stato negato anche questo".
E allora? Perché il Tribunale aquilano ha deliberatamente e completamente glissato questo "aspetto razzistico-religioso" della mia vicenda? Forse per "imbarazzo" o forse perché i giudici del Tribunale dell'Aquila hanno anch'essi "qualcosa" contro gli ebrei? Come mai hanno obliterato questa circostanza e tutte le implicazioni che ne scaturivano, che io e i miei difensori abbiano espressamente prospettato? Forse gli ebrei sono considerati esseri appestati che non meritano di poter esporre la menorà a fianco del sacro crocefissi dei Giudici cattolici? E' stato per questo che alla mia menorà è stato interdetto l'ingresso nelle aule di giustizia dal Tribunale dell'Aquila, precludendogli di godere degli stessi diritti e delle stesse prerogative accordate al Crocifisso? Forse è perché si tratta del simbolo di una "sporca" razza inferiore che il Tribunale dell'Aquila ha imposto alla menorà degli ebrei il limite del "rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica ed igiene"?
Nell'attesa -credo molto vana- di avere risposte a queste domande, denuncio alla Corte d'Appello questo primo vizio motivazionale, che attiene alla legittima reazione contro atti discriminatori religiosi della Pubblica amministrazione che, stando alla citata norma penale, dovrebbero integrare "reati", almeno quando perpetrati da "comuni mortali": per l'ipotesi in cui questa Corte voglia aderire alla tesi che "le discriminazioni religiose non sono più reati se vengono perpetrati da Ministri o organi istituzionali", rimane pur sempre evidentissima la lesione dei miei diritti costituzionali all'eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa. Capisco che questo potrà sembrare a Voi cattolici una bestemmia, ma anche io, però, oso reclamare la vostra stessa dignità e i vostri stessi diritti e, quindi, pretendo di vedere esposto accanto al vostro crocifisso -quando sono costretto ad esercitare le funzioni di giudice nelle aule a ciò deputate- la mia menorà ebraica: sino a quando non sarà consentito a miei simboli di entrare nelle aule, anche il "proprietario" di quei simboli -cioè il sottoscritto- ne resterà fuori.
Spero di essere stato chiaro.
:
Terzo motivo
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Erronea applicazione dell'art. 328 codice penale.
Il Tribunale dell'Aquila è dovuto ricorrere -per giustificare la mancata applicazione al mio caso dei principi sanciti dalla Cassazione nel processo Montagnana- ad una motivazione a dir poco assurda.
Il Tribunale ha infatti affermato che, mentre la norma violata dal Montagnana -cioè l'art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n. 361- prevede la possibilità di rifiutarsi di espletare l'incarico di scrutatore "se ricorre un giustificato motivo", la norma da me violata -cioè l'art. 328 del codice penale- non prevede che il pubblico ufficiale possa rifiutare un atto del suo ufficio "per giustificato motivo": pertanto, dal momento che "per l'esercizio delle ordinarie funzioni giurisdizionali non è previsto da parte del legislatore alcun "giustificato motivo" atto a legittimarne il rifiuto, l'obbligo di esercitarle va assolto in via primaria, senza che assumano alcun rilievo le esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà di religione o di coscienza ovvero del principio di laicità dello stato."
Dal che si è tratta poi la conclusione che l'esimente della "libertà di coscienza", ritenuta sussistente nel caso del prof. Montagnana, non è applicabile nell'ipotesi del reato di omissione di atti di ufficio.
La motivazione sconcerta, innanzitutto perché l'art. 328 del codice penale sancisce che la punibilità del reato è subordinata alla circostanza che il rifiuto del compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale sia "indebito", e cioè che non sussista un giustificato motivo di rifiuto: è pertanto evidente che le due fattispecie penali sono esattamente identiche, anche dal punto di vista lessicale.
Tutto questo era stato peraltro rappresentato in modo chiaro ed esplicito al Tribunale dell'Aquila, al quale era stata anche depositata copia integrale della sentenza 20.6.2000 (6.4.2000) n. 7281 della Cassazione penale, Sez. VI, Lo Presti ed altri (conforme a Cass. pen., Sez. VI, 11.2.1999), con la quale la suprema Corte aveva statuito il principio che che "in tema di rifiuto di atti di ufficio di cui al primo comma dell'art. 328 C.P., il carattere indebito del rifiuto non è ravvisabile quando il compimento dell'atto determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente".
Peraltro, il caso concreto esaminato dalla Cassazione riguardava due funzionari di polizia che si erano rifiutati di ricevere una denuncia penale a loro carico: la Cassazione li ha addirittura assolti perché, "se avessero ricevuto quella denuncia a loro carico, l'Autorità giudiziaria li avrebbe poi incriminati e, quindi, avrebbero agevolato il corso della giustizia contro se stessi, ledendo il loro diritto soggettivo alla difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione". In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che sia addirittura legittimo che un pubblico ufficiale, per impedire che si proceda penalmente a proprio carico per un reato commesso in precedenza, possa rifiutarsi di ricevere la denuncia penale che la parte offesa intende presentare contro di lui, in tal modo assicurandosi... l'impunità!
E' evidente, dunque, che nel caso dei due funzionari di polizia la Cassazione ha ritenuto "giustificato" il loro rifiuto, anche se indirizzato contro un atto pienamente legittimo: l'atto di denuncia, infatti, era pienamente "legittimo". A maggior ragione, dunque, si imponeva l'applicazione di questi stessi principi al mio caso, dal momento che il mio rifiuto scaturisce addirittura dalla illegittimità del comportamento dello Stato, il quale omette di rimuovere i crocifissi dalle aule, così cagionando in modo intenzionale e consapevole la lesione del principio di laicità e, inoltre, la lesione di miei diritti costituzionali.
Ebbene, il Tribunale aquilano ha invece visto bene di disapplicare queste sentenze della Cassazione e, pertanto, mi ha tranquillamente condannato a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.
Domando: è forse regolare il comportamento del giudice che disattende di proposito i principi di diritto affermati dalla Cassazione, determinando in questo modo la condanna di un imputato che, altrimenti, avrebbe dovuto essere assolto?
Ovviamente i sostenitori del Crocifisso gioiranno di questa performance giudiziaria, perché per Loro il fine giustifica i mezzi.
Io la penso però in un modo un po' diverso. Non disconosco, infatti, il diritto dei giudici di merito di dissentire dalle pronunce della Cassazione, cioè del Giudice che è istituzionalmente preposto alla funzione nomofilattica: in questi casi, tuttavia, il giudice di merito ha l'obbligo di motivare le ragioni del proprio dissenso, cioè di spiegare perché, a suo giudizio; i Giudici della Suprema Corte avrebbero sbagliato o detto delle sciocchezze. In caso contrario, infatti, si cade nel puro arbitrio, dietro il quale è più che legittimo sospettare che si celi la prava volontà di condannare un innocente.
Ebbene, nel mio caso l'estensore Presidente dott. Tatozzi si è ben guardato dallo spendere una sola sillaba per spiegare le ragioni del suo dissenso dalle sentenze della Cassazione, che pur gli sono state depositate ed illustrate dai miei difensori. E allora? E' tutto regolare? Complimenti!
Ma non è tutto. Va in ogni caso considerato, infatti, che la "libertà di coscienza" è una scriminante e, come tutte le "scriminanti", si applica in via generale a qualsiasi reato: questo per un elementare principio di "diritto penale".
Ebbene, nella mia memoria difensiva avevo evidenziato che la Cassazione penale aveva applicato l'esimente del "giustificato motivo" soltanto perché l'art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n. 361 prevedeva espressamente questa scriminante: nel caso in cui essa non fosse esistita, tuttavia, era stata la stessa Corte di Cassazione che aveva ventilato, in modo esplicito, l'eventualità di sollevare una vera e propria eccezione di incostituzionalità.
Così si era espressa, infatti, la Corte di Cassazione al punto 9 della motivazione: "la libertà di coscienza.... va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento...: ma, nel caso, non si pongono problemi a livello costituzionale, giacché il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione della clausola penale del giustificato motivo".
Il che, argomentando a contrario, significa due cose:
A - che l'esposizione del solo crocifisso lede i diritti inviolabili (libertà di coscienza) dello scrutatore (e, quindi, necessariamente di qualsiasi altro funzionario e dipendente pubblico, ivi incluso il "magistrato" Tosti Luigi);
B - che, se l'art. 108 del DPR n. 361/1957 non avesse contemplato la clausola del "giustificato motivo", la Corte sarebbe stata costretta a valutare la necessità di sollevare un eccezione di incostituzionalità della norma (o di disapplicarla), in quanto lesiva dei diritti inviolabili dello scrutatore.
E nella memoria si era anche rimarcato che la riprova concreta della bontà di queste argomentazioni era rappresentata proprio dalla giurisprudenza costituzionale che si era interessata dei vari casi di "libertà di coscienza" e, in particolare, del caso del teste che si era rifiutato di prestare il giuramento a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula.
Si era evidenziato che in questo caso la norma penale -cioè l'art. 366 del codice penale- non prevedeva affatto la clausola del "giustificato motivo", e cioè che il teste potesse "rifiutarsi di testimoniare per giustificati motivi": tuttavia la Corte Costituzionale aveva applicato anche in questo caso i principi della "libertà di coscienza", sancendo l'illegittimità costituzionale delle norme processuali che imponevano di giurare in nome di Dio.
E' quindi assolutamente falso l'assunto del Tribunale aquilano, secondo il quale l'esimente della "libertà di coscienza" può essere applicata solo se la norma incriminatrice contempla espressamente la clausola del "giustificato motivo".
Del tutto infondata, infine, è l'affermazione del Tribunale dell'Aquila secondo cui "il magistrato è obbligato a svolgere le ordinarie funzioni giurisdizionali (di pari, se non superiori, rango e rilievo pubblicistici, rispetto a quelle dello scrutatore) in via "primaria", senza cioè che le pur legittime esigenze di tutelare i diritti di libertà religiosa o di coscienza del magistrato possano prevalere sull'obbligo, incondizionato, di assolvere le funzioni giurisdizionali"
Questa sorta di "visione eroica" dell'attività giurisdizionale dei giudici è inventata di sana pianta dal Tribunale dell'Aquila e non trova sicuramente alcun riscontro normativo negli articoli 1, 1° comma, e 4, 2° comma, della Costituzione, che sono stati richiamati a sproposito.
La prima norma dispone, infatti, che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione": come si possa desumere, da questa norma, il "principio di diritto" secondo cui i magistrati sono una sorta di "servi della gleba" che debbono lavorare a tutti i costi, anche in presenza di lesione di loro diritti costituzionali, è un vero mistero.
La seconda norma sancisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società": anche qui il nesso tra la norma programmatica e il principio giuridico postulato resta un mistero.
Ciò che tuttavia sconcerta maggiormente è il fatto che l'equazione giuridica "magistrati = servi della gleba" è smentita anche da FATTI e CIRCOSTANZE, tanto eclatanti quanto usuali e ricorrenti, che il Tribunale aquilano ha stranamente omesso di considerare.
Si consideri, ad esempio, che è sovente accaduto che i magistrati italiani si siano rifiutati di "svolgere le loro ordinarie funzioni giurisdizionali" in occasione di scioperi, molto spesso neppure giustificati da motivazioni connesse col rapporto d'impiego e, quindi, illegittimi: "guarda caso", però, nonostante siano "saltate" le udienze e nonostante siano stati provocati ai cittadini disagi infinitamente superiori a quelli arrecati dalla parziale astensione dello scrivente, nessun pubblico ministero si è mai sognato di incriminare questi magistrati per il reato di omissione di atti di ufficio. Come mai?
Il motivo è ovvio e risiede nel fatto che si è applicata l'esimente dell'esercizio del diritto (nella specie: di sciopero), prevista in via generale dall'art. 51 del codice penale: il che smentisce l'assunto del Tribunale dell'Aquila, che cioè l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività giurisdizionali da parte dei giudici sia imposto dal legislatore in modo assoluto e incondizionato, senza che cioè sussista alcun "giustificato motivo" atto a legittimarne il rifiuto.
Ma non è tutto. Anche il magistrato che si rifiuta di tenere le udienze, perché ammalato o perché degente, non incappa nel reato di omissione di atti di ufficio: anche qui esiste infatti l'esimente della tutela del diritto alla salute, cioè del diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione. Parimenti, se il Ministro di Giustizia imponesse l'addobbo delle aule giudiziarie con crocifissi radioattivi, chi potrebbe negare ai magistrati (e agli altri dipendenti pubblici) il sacrosanto diritto di astenersi dalle udienze, per tutelare il diritto alla salute compromesso dalle mortali radiazioni?
E allora? Se è perfettamente lecito che un magistrato si rifiuti di tenere le udienze per tutelare il proprio diritto costituzionale alla salute, per quale cervellotico motivo al dott. Tosti sarebbe inibito rifiutarsi di tenere le udienze per tutelare -oltre che le proprie prerogative costituzionali di indipendenza e di imparzialità- anche i propri diritti costituzionali all'eguaglianza e alla libertà religiosa? Non sono anche "questi" dei diritti costituzionali? Oppure qualcuno vuole sostenere che esistono diritti costituzionali "grassi" e diritti costituzionali.... "magri"?
E se il Ministro di Giustizia emanasse un'ipotetico "provvedimento razziale", per esempio una circolare con la quale venisse imposto agli imputati negri di presenziare alle udienze in mutande e seduti su sedie elettriche fornite dal Ministero, si potrebbe forse considerare illecito il rifiuto del magistrato di tenere l'udienza per la "libertà di coscienza" legata al ripudio di quella oltraggiosa discriminazione razziale, peraltro attuata nei confronti di terzi?
Tutte queste considerazioni dovrebbero far capire che l'applicazione dell'esimente della "libertà di coscienza" non può essere subordinata alla previsione "esplicita" della clausola del "giustificato motivo" -come assurdamente ritenuto dal Tribunale aquilano- ma soltanto alla concreta ricorrenza dei suoi presupposti: e cioè che il rifiuto dell'attività doverosa sia giustificato dalla necessità di tutelare diritti propri o altrui, che altrimenti verrebbero lesi dalle modalità esecutive di quell'attività doverosa.
Il che ci induce, ancora una volta, ad affrontare la questione relativa al "caso" Montagnana, deciso dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza 1.3.2000 n. 4273.
Il Dott. Marcello Montagnana venne nominato "scrutatore di seggio". Dal momento che l'amministrazione dell'Interno era solita utilizzare, come seggi elettorali, le aule scolastiche ed altri edifici pubblici dove era già esposto il crocifisso, il dott. Montagnana inoltrò all'amministrazione dell'Interno una richiesta scritta con la quale la invitò a rimuovere tale simbolo da tutti i seggi italiani, perché lesivo del principio costituzionale della laicità dello Stato (affermò cioè che sarebbe stato costretto ad esercitare le sue pubbliche funzioni in modo non imparziale, non neutrale e non equidistante nei confronti degli elettori) e dei suoi diritti all'eguaglianza ed alla libertà religiosa (in quanto sarebbe stato costretto ad identificarsi -nell'esercizio di quelle funzioni pubbliche- con un simbolo religioso nel quale non si identificava affatto).
Non avendo il Ministro aderito alla richiesta di rimuovere i crocifissi, il dott. Montagnana si rifiutò di esercitare l'ufficio di scrutatore, ben sapendo che questo rifiuto integrava, per legge, un reato. Il prof. Montagnana venne dunque sottoposto ad un procedimento penale che si è articolato in ben 5 gradi di giudizio.
Con l'ultima sentenza (la n. 4273/2000) la Cassazione penale ha mandato definitivamente assolto il prof. Montagnana con questa motivazione:
1°) tutte le norme regolamentari della dittatura fascista, relative all'ostensione del solo crocifisso nei locali pubblici in genere e, specificatamente, nelle scuole e nelle aule degli uffici giudiziari, si debbono ritenere tacitamente abrogate ex art. 15 preleggi dalla data di entrata in vigore della Costituzione (1948) o, quanto meno, dalla revisione del Concordato (1984), perché assolutamente incompatibili col principio supremo della laicità dello Stato, perché incompatibili col diritto di eguaglianza dei cittadini senza distinzione religiosa (art. 3), perché incompatibili col diritto all'eguaglianza ed alla pari dignità di tutte le confessioni religiose, perché incompatibili col diritto libertà di religione e di credo di ogni cittadino, perché incompatibili con la convenzione europea sui diritti dell'uomo;
2°) di conseguenza, il rifiuto di adempiere l'ufficio di scrutatore deve ritenersi "giustificato", trattandosi di una "reazione" avverso un comportamento ILLEGITTIMO del Ministero dell'Interno, il quale È VENUTO MENO ALL'OBBLIGO di rimuovere da TUTTI i seggi elettorali il simbolo del crocifisso, così violando, con nesso causale diretto, il principio supremo della laicità dello stato e tutti i diritti costituzionali sopra menzionati del Montagnana.
Va subito rimarcato che la Corte ha assolto il Montagnana SOLO perché ha ritenuto che l'Amministrazione statale, omettendo di rimuovere i crocifissi da tutti i seggi elettorali, aveva violato il supremo principio della laicità dello Stato ed aveva violato i conseguenti diritti di eguaglianza e di libertà religiosa del Montagnana, così costringendolo, per reazione legittima, al rifiuto delle funzioni. Se la Cassazione avesse ritenuto che l'ostensione del crocifisso non ledeva il principio supremo di laicità dello Stato e i diritti di eguaglianza e di libertà religiosa del Montagnana, non vi sarebbe spazio alcuno per l'assoluzione.
Se, ad esempio, il Montagnana si fosse rifiutato di adempiere quel munus obbligatorio, lamentando la circostanza che gli elettori potevano presentarsi a votare nel seggio col crocifisso al collo, questa sua personale "avversione" per il crocifisso non avrebbe integrato alcuna esimente, dal momento che ai cittadini è riconosciuto il diritto di manifestare pubblicamente la propria fede (art. 19) e, per altro verso, alla P.A. non può essere imputato alcun obbligo di impedire agli elettori di esibire i crocifissi al collo. Parimenti, se il Montagnana si fosse rifiutato di fare lo scrutatore a causa della presenza della bandiera nazionale o del ritratto del Presidente della Repubblica, questa motivazione non lo avrebbe esonerato dalla condanna, dal momento che quei due "simboli" identificano l'unità nazionale e, dunque, non violano né il principio di laicità né i diritti di libertà religiosa e di eguaglianza ma, anzi, li confermano appieno.
Pertanto il prof. Montagnana non sollevò un caso di "obiezione di coscienza" -cioè non disse: mi rifiuto di fare lo scrutatore perché si tratta di un' "attività" contraria ai miei convincimenti morali- bensì pretese -al fine di rendere l'attività di scrutatore conforme al supremo principio di laicità ed evitare, ad un contempo, di subire la lesione dei propri diritti di libertà di coscienza religiosa (art. 19) e di eguaglianza (art. 3)- che l'Amministrazione disciplinasse lo svolgimento delle operazioni elettorali in un modo diverso, cioè rimuovendo i crocifissi da tutti i seggi, preannunciando che, in caso contrario, sarebbe stato costretto a rifiutarsi di adempiere quel munus obbligatorio, perpetrando così il reato di cui all'art. 108 DPR 361/57.
Non si può dunque parlare, tecnicamente, di un'ipotesi di "obiezione di coscienza", laddove l'obiettore manifesta un totale dissenso nei confronti di un obbligo di legge, motivato da propri convincimenti personali. Tale, ad esempio, è il caso di chi si rifiuta di adempiere il servizio militare, perché sostiene che il servizio militare dovrebbe essere bandito. Tale sarebbe il caso del medico che si rifiutasse di effettuare trasfusioni di sangue, perché contrarie ai dogmi della propria religione. Tale sarebbe il caso di colui che si rifiutasse di pagare le tasse, perché contrarie ai propri principi morali.
Come appare evidente, in tutti i casi di "obiezione di coscienza" il "rifiuto" di adempiere un'attività doverosa è motivato da una negazione assoluta della sua liceità, perlopiù fondata su motivazioni ideologiche, sicché il rifiuto che viene opposto si trasforma in un'assurda pretesa di "esonero" dall'attività doverosa e, quindi, di "privilegio" rispetto agli altri consociati. In altre parole, chi si rifiuta di fare il servizio militare pretende di essere esonerato dal servizio di leva obbligatorio, facendolo però ricadere sugli altri cittadini. Alla stessa stregua, il medico che si rifiuta di fare le trasfusioni, pretende anch'egli di essere esonerato da quell'attività medica, che dovrà però essere espletata dagli altri colleghi. Infine, il cittadino che si rifiuta di pagare le tasse pretende di essere esonerato dalle imposte che, però, dovranno essere versate dagli altri cittadini.
E' per questo che la Corte Costituzionale ha sempre escluso che l'"obiezione di coscienza" possa avere un qualche rilievo giuridico, cioè possa legittimare il "rifiuto" di adempiere un obbligo giuridico, salvo che non vi sia una legge particolare che attribuisca rilevanza all' "obiezione": e questo accade, ad esempio, nel caso dell'obiezione al servizio di leva.
Del tutto differente è, invece, l'ipotesi della "libertà di coscienza", nella quale il "rifiuto" non scaturisce affatto dalla negazione assoluta della liceità dell'attività doverosa (che al contrario non viene minimamente contestata) bensì dalla prospettazione della ILLEGITTIMITÀ delle MODALITÀ imposte dalla legge o dall'autorità amministrativa per l'adempimento di quell'attività obbligatoria: ILLEGITTIMITÀ che determina poi, con nesso causale immediato e diretto, la lesione di diritti del soggetto obbligato e/o di terze persone, tale da giustificarne il RIFIUTO.
In altre parole: per non subire la lesione di diritti miei, o per non ledere diritti altrui, sono costretto a rifiutarmi di adempiere un'attività doverosa, ricalcando un paradigma che rispecchia, in sostanza, la legittima difesa prevista dall'art. 52 del C.P.: l'unica peculiarità è che si tratta di una legittima difesa contro atti normativi primari (leggi) o secondari (regolamenti amministrativi etc.).
Colui che oppone un rifiuto per "libertà di coscienza", dunque, non intende affatto sottrarsi all'adempimento di un'attività doverosa né, tantomeno, pretende il privilegio di esserne "esonerato", ma pretende soltanto che siano eliminate e/o corrette quelle modalità esecutive che determinerebbero, altrimenti, la lesione di diritti propri o altrui.
La "libertà di coscienza" consiste dunque in un "rifiuto di atti doverosi, motivato dalla necessità di evitare la lesione di diritti inviolabili che conseguirebbe dall'adempimento di quella attività doverosa".
In altre parole, chi rifiuta l'atto doveroso per "libertà di coscienza" si detta questo proposito: "io mi rifiuto deliberatamente di adempiere l'atto che mi viene imposto solo perché, se lo facessi, subirei la lesione di diritti inviolabili miei o di altri soggetti". E' come se dicesse: eliminate le modalità esecutive che pregiudicano i miei diritti, ed io non avrò problemi ad adempiere i miei doveri.
E la riprova concreta e inconfutabile è nel fatto che la III Sez. della Corte di Cassazione penale si era espressa proprio in questi termini quando, con la sentenza del 13.10.1998-4.1.1999 n. 10, aveva annullato la sentenza di assoluzione del Montagna, rinviando alla Corte di Appello di Torino per il nuovo esame. La Corte aveva infatti fissato il principio che "la libertà di coscienza ricorre soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta, ha un contenuto contrastante con l'espressione della libertà stessa, in modo diretto e con vincolo di causalità immediata".
Ma anche la casistica di cui la giurisprudenza si è occupata dà piena conferma di tutto ciò.
Ad esempio, il teste che si rifiutò di prestare il giuramento a causa dei riferimenti alla Divinità contenuti nella formula di giuramento e che, pertanto, fu incriminato del reato previsto e punito dall'art. 366 del codice penale ("la persona, chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria, che rifiuta di prestare il giuramento, è punita con la reclusione sino a sei mesi.."), non oppose un rifiuto perché intendeva contestare in senso assoluto l'obbligo di testimoniare (cioè non disse: non voglio testimoniare perché la testimonianza è contraria ai miei convincimenti personali), ma contestò soltanto la liceità delle modalità che gli venivano imposte, per legge, attraverso la formula del giuramento: e questo perché la formula conteneva riferimenti a Dio e, quindi, ledeva il suo diritto costituzionale alla libertà religiosa.
E' per questo che la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità della norma processuale che contemplava la formula del giuramento, ritenne che il rifiuto del teste fosse stato legittimato dall' "obiezione di coscienza", dal momento che quella norma processuale, imponendo di giurare in nome di Dio, ledeva il suo diritto di libertà religiosa: pertanto il suo "rifiuto", pur integrando il reato di cui all'art. 366 C.P., fu ritenuto non punibile, perché giustificato dalla necessità di preservare e difendere il proprio diritto soggettivo costituzionale alla libertà religiosa.
Le stesse identiche considerazioni sono state ritenute valide per il caso del prof. Montagnana: il suo rifiuto non fu infatti dettato da una sua particolare idiosincrasia con l'obbligo di adempiere l'incarico di scrutatore, ma solo dall'illegittimità delle modalità con le quali l'Amministrazione dell'Interno provvedeva (e tutt'ora provvede!!!!) a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali, cioè omettendo di rimuovere dai seggi i crocifissi che, in quanto simboli religiosi, ledevano il principio supremo di laicità dello Stato (e, quindi, l'obbligo di imparzialità e neutralità dello stesso Montagnana) nonché i suoi diritti costituzionali all'eguaglianza ed alla libertà religiosa.
A questo punto è bene puntualizzare che, ogni qualvolta ricorre un'ipotesi di "libertà di coscienza", non vi è alcuna necessità di procedere ad alcun (cervellotico) "bilanciamento degli interessi costituzionali contrapposti", perché non vi può mai essere un interesse di rango costituzionale che rischi di essere pregiudicato dall'applicazione di questa particolare scriminante. Come sopra ampiamente dimostrato, infatti, chi si rifiuta per "libertà di coscienza" di adempiere un'attività doverosa, non intende mai contestarne la doverosità, ma pretende soltanto di poterla adempiere dopo che siano stati eliminati o rimossi i "vizi" che inficiano le modalità con le quali le attività doverose sono imposte e/o richieste: e questa "pretesa" è del tutto compatibile con la permanenza dell'attività doverosa e, quindi, con l'interesse costituzionale ad essa sotteso.
Queste stesse identiche considerazioni, dunque, debbono valere per il "mio" caso, che è esattamente identico.
Anche io, infatti, non mi sono rifiutato di tenere le udienze perché ritengo che "tenere le udienze" sia un'attività contraria (?!) a qualche mio astruso convincimento morale: al contrario, ho opposto un rifiuto solo e soltanto a causa delle illegittime modalità con le quali lo Stato allestisce le aule di udienze, e cioè perché le addobba con crocefissi che determinano, con nesso causale immediato e diretto, la lesione di miei diritti di rango costituzionale. E cioè:
1°). la lesione delle mie prerogative costituzionali di imparzialità e indipendenza (quando giudico, voglio essere imparziale e non intendo, dunque, identificarmi in un simbolo religioso partigiano);
2°). la lesione del mio diritto costituzionale all'eguaglianza (che implica il diritto a non essere discriminato);
3°). la lesione del mio diritto costituzionale alla libertà religiosa (che implica sia il diritto a non dovermi identificare in nessun simbolo, sia il diritto ad essere tenuto lontano da simboli religiosi, tra l'altro non graditi).
Ribadisco, qui di seguito, le tre principali motivazioni del mio rifiuto di tenere le udienze, sino a che non saranno rimossi i crocefissi.
1°) La prima motivazione è che io non accetto, nella mia qualità di magistrato, di subire la lesione delle mie prerogative costituzionali di imparzialità, di neutralità e di indipendenza a causa dell'imposizione, da parte del Ministro di Giustizia, di un simbolo religioso partigiano, che cioè non identifica affatto lo Stato italiano e l'unità nazionale: ho prestato giuramento alla Costituzione Repubblicana -e non al Pontefice- e non intendo pertanto calpestarla né, tantomeno, intendo subire la limitazione della mia prerogativa di indipendenza o la violazione del principio supremo della laicità dello Stato, soggiogandomi supinamente all'imposizione coattiva del crocifisso da parte del Ministro di Giustizia il quale, con tale comportamento, è Lui che lede, viola e calpesta tutti questi sacrosanti principi costituzionali.
Ricordo che l'art. 110 della Costituzione limita la competenza del Ministro di Giustizia "all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", sicché lo stesso non può imporre ai giudici simboli ideologici che connotino in modo partigiano l'esercizio dell'attività giurisdizionale: quest'ultima, al contrario, gode della prerogativa dell'indipendenza dagli altri poteri (art. 104 Cost.), dovendo oltretutto essere ed apparire imparziale, neutrale ed equidistante nei confronti di qualsiasi credo o non credo religioso ai sensi degli artt. 101, 102, 97, 111, 3, 8 e 19 della Costituzione.
Il crocifisso -lo ricordo ancora, semmai non ve ne siate accorti- non è un oggetto "necessario" all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia -come lo è invece un tavolo, una sedia, un computer- bensì un simbolo ideologico-religioso che identifica una religione praticata solo da una parte della popolazione.
Pertanto, il Ministro non può costringermi ad identificarmi in questo simbolo partigiano quando esercito le mie funzioni giurisdizionali. Se dovesse ritenersi lecita l'imposizione dei crocifissi ad opera della "circolare fascista", condivisa dall'attuale Ministro Castelli, altrettanto lecita dovrebbe ritenersi la circolare che imponesse di esporre nelle aule giudiziarie le ampolle con l'acqua del Dio "Po".
Ed è proprio per questi motivi che ho sollevato, il 30.11.05, conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia.
2°) La seconda motivazione del mio rifiuto è che l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule giudiziarie lede il mio diritto soggettivo alla libertà religiosa (art.19 Cost.), che implica non soltanto quello di partecipare agli atti di culto e fare propaganda di fede, ma anche quello di non essere costretti a compiere atti con significato religioso, quello di non essere costretti ad identificarsi in un simbolo religioso, quello di tenersi lontani dalle attività e dai simboli religiosi e, infine, quello di non essere costretti a manifestare la propria ideologia religiosa.
Questa costrizione ideologico/religiosa mi risulta ancor più intollerabile, se si considera che io non espongo e non venero alcun crocifisso a casa mia e che, invece, vengo costretto dal mio datore di lavoro ad identificarmi in questo simbolo dal quale, peraltro, mi sono anche dissociato -e mi dissocio- per tutte le gravissime implicazioni di criminalità, di genocidio, di intolleranza, di torture, di assassini, di razzismo, di schiavismo, di inquisizione, di superstizione, di abuso della credulità popolare, di truffe, di oscurantismo e di prevaricazione dei diritti umani e politici dei cittadini, legati alla nefasta storia della Chiesa cattolica Romana.
Sul valore "simbolico/identificativo" del crocifisso non può, ovviamente, sussistere il benché minimo dubbio: basta considerare che analoga valenza è attribuita dalla legge ai cd. simboli nazionali che debbono essere esposti nei locali pubblici, e cioè alla "bandiera tricolore" ed all'"effige del Presidente della Repubblica".
E, in effetti, la ratio dell'esposizione dei simboli nazionali nei luoghi pubblici è quella di evocare e trasmettere questo messaggio simbolico: "in questo luogo istituzionale la funzione pubblica è esercitata dal pubblico funzionario in nome del popolo italiano, il quale popolo si identifica, appunto, nella sua bandiera e nel ritratto del suo Capo supremo, il Presidente della Repubblica".
Esporre nelle aule giudiziarie i "crocifissi" evoca un messaggio che confligge col principio di laicità della Repubblica italiana. E' come se si dicesse: "in queste aule il giudice esercita le sue funzioni giurisdizionali in nome del Dio dei cattolici".
Dal momento che io non mi sono mai sognato -né mi sognerei mai- di imporre agli altri i miei simboli religiosi -tanto meno a casa loro- io pretendo che gli altri -e cioè i cattolici- facciano altrettanto nei miei confronti. Se i cattolici amano così tanto il loro crocifisso, lo espongano a casa loro, nei loro templi e sulle loro persone: si astengano, però, di esporli nella case "altrui", cioè negli edifici pubblici che, essendo pubblici, appartengono a TUTTI gli Italiani, e non soltanto ai "cattolici".
Tutte le considerazioni sin qui esposte sul valore simbolico dell'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici e sulla sua lesività del principio fondamentale di laicità e del diritto di libertà religiosa risultano confortate, appieno, non solo dalla sentenza della Cassazione n. 4273/2000, ma dalla sentenza 26.9.1990 del Tribunale federale della Svizzera e dalla sentenza 16.5.1995 della Corte Costituzionale della Germania, che la Cassazione stessa richiama nella sentenza Montagnana e che riporto qui di seguito per la loro apprezzabile e concisa chiarezza.
La prima ha sancito: "La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che impone allo Stato di astenersi negli ATTI PUBBLICI, da qualsiasi considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista. L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle esigenze di neutralità previste dall'art. 27 cpv 3 della Costituzione".
Recita la seconda: "Il diritto di libertà religiosa garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di appartenenza, ma anche la facoltà di TENERSI LONTANI dalle attività e DAI SIMBOLI implicati nell'esercizio del culto medesimo. Al riguardo occorre distinguere tra i luoghi che sono sottomessi al diretto controllo statale, e quelli che sono lasciati alla libera organizzazione della società. Lo Stato, nel primo caso, è obbligato a proteggere l'individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono provenire dai seguaci di altre fedi o di gruppi religiosi concorrenti con quello di appartenenza. Anche quando lo Stato collabora con le confessioni religiose, esso non può pervenire ad una IDENTIFICAZIONE con ALCUNA di QUESTE. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto naturale dei genitori di curare ed allevare i loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto garantito dall'art. 6 Abs. 2s.i della Legge fondamentale le prescrizioni dello Stato della Baviera e le decisioni assunte in forza di legge, che impongono l'affissione del crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari".
Ma c'è di più.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi sul caso del teste che si era rifiutato di giurare, con la sentenza n. 117/1979 ha sancito che "la libertà di coscienza, riferita alla professione di fede sia religiosa sia di opinione in materia religiosa.....è violata anche quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso. Con la formula del giuramento...il testimone non credente subisce la lesione della sua libertà di coscienza da due punti di vista, distinti ma collegati: in primo luogo egli si manifesta credente di fronte al giudice ed in generale a tutti i presenti mentre credente non è; inoltre nella sua convinzione di non credente comporta...la necessità di ridurre, ma in interiore homine, il contenuto normale delle formula per ciò che concerne l'obbligo di natura religiosa. Tale figura è molto vicina ad una riserva mentale indotta (atto interiore imposto: sent. n. 58 del 1960) e da luogo ad una non assunzione di impegno del tutto irrilevante dal punto di vista del diritto.
I tentativi di dare rilievo giuridico a questa autoesenzione.... non appaiono invero convincenti......Si è sostenuto che....sarebbe sufficiente che il testimone non credente (ed anche il credente, ove lo voglia) espunga con apposita dichiarazione il riferimento alla Divinità, dopo che la formula è stata letta per intero: .....l'ipotesi prospettata desta perplessità perché il suo realizzarsi potrebbe pregiudicare quel diritto a non rivelare le proprie convinzioni, cui ebbe a far riferimento questa Corte nella sent. n. 12 del 1972 (punto 2 del considerato in diritto
)".
E allora? Il crocefisso che mi viene imposto come "simbolo venerato, solenne ammonimento di verità e giustizia", non può essere parificato al crocifisso che qualsiasi frequentatore delle aule può legittimamente portare al collo, ma è il crocefisso che fa parte integrante della struttura pubblica e che serve per connotare le mie funzioni giurisdizionali, agli occhi del pubblico e di tutti gli operatori giudiziari (avvocati, imputati, testimoni etc.), di cristianità: sicché io appaio ai loro occhi come colui che sta amministrando la giustizia, oltre che in nome del popolo italiano, anche in nome del crocifisso.
La stessa problematica si verificherebbe se il Ministro imponesse ai giudici, con una circolare, di tenere le udienze con un crocifisso appeso al collo. Orbene, è pacifico che i giudici possano essere obbligati (come di fatto lo sono) ad indossare una "divisa ufficiale" (la toga) che serva ad identificarli in modo emblematico durante l'espletamento delle pubbliche funzioni, al pari di quanto avviene per i carabinieri, la polizia, i vigili etc.: la legittimità di questa "imposizione", infatti, dipende dalla "neutralità" della "toga" (e delle divise), che vale ad identificare solo e soltanto lo Stato. Ma se il Ministro di Giustizia imponesse ai giudici vistosi crocifissi, da tenere appesi al collo durante le udienze, sarebbe palesissima la violazione del diritto di libertà religiosa, del principio di laicità dello Stato e del diritto di eguaglianza religiosa.
Identiche lesioni, dunque, debbono ritenersi sussistenti nel caso dei "crocifissi appesi alle pareti, sopra le teste dei giudici": l'identificazione simbolica dei giudici, infatti, si manifesta sia attraverso il loro "abbigliamento simbolico" personale che attraverso l'"abbigliamento simbolico" delle aule nelle quali operano. E se nessuno può obbligarmi a portare il crocefisso al collo, nessuno può obbligarmi a portare il crocifisso sopra la testa, perché l'identificazione simbolica che ne scaturisce è esattamente identica.
E allora? C'è forse qualcuno che vuol sostenere -a questo punto- che la presenza del crocifisso, sopra la mia testa, non sarebbe un'imposizione, perché non ha il significato che gli sto attribuendo, che cioè non comporta l'identificazione ideologico-simbolica delle mie pubbliche funzioni con quel simbolo? Ma non è la stessa circolare Rocco che lo qualifica in questo modo, cioè come "simbolo venerato, solenne ammonimento di verità e giustizia"? E se la sua presenza coatta nelle aule non ha una valenza religiosa, che serva cioè per connotare di "cristianità" le funzioni giurisdizionali esercitate dai giudici, di grazia, quale sarebbe lo "scopo" vero della sua ostensione? Ci sarebbero forse finalità "artistiche", o magari "culturali", nella sua ostensione? E per quale motivo, se questo "crocifisso" non connota le funzioni giurisdizionali in modo simbolico -al pari della bandiera e del ritratto del Capo dello Stato- non si consente a me di esporre i miei simboli, magari in sostituzione del crocifisso?
Bella, questa: io debbo essere costretto a tenere le udienze sotto l'incombenza del crocifisso -magari perché qualche genio del diritto sostiene che la presenza di questo simbolo "passivo" non da fastidio e non connota di cristianità le funzioni da me esercitate- però, nel momento in cui pretendo di esercitare le funzioni sotto l'incombenza dei miei simboli -altrettanto "passivi" e inoffensivi- scatta immediatamente il "divieto" !!
Che commovente coerenza!! La vostra rettitudine morale è pari alla vostra "coerenza".
C'è peraltro qualcuno che ha stigmatizzato il mio rifiuto perché, a suo giudizio, sarebbe "sufficiente" che io, all'inizio di ogni udienza, usi l' "accortezza" di rivolgermi a tutti i presenti, dicendo loro che io non mi identifico nel Crocefisso perché il mio credo è diverso: questa strampalata "soluzione", però, pregiudica il mio diritto "a non rivelare le mie convinzioni" e conferma la tesi della Corte di Cassazione, cioè che l'imposizione del crocifisso nell'ambiente di lavoro lede il diritto di libertà religiosa.
Riepilogando:
1°). io non tengo a casa mia i crocifissi e detesto qualsiasi forma di idolatria: esigo dunque di non essere costretto dal mio datore di lavoro a subire l'imposizione del crocifisso nel luogo di lavoro, peraltro pubblico, anche perché detesto il crocifisso per tutti i gravissimi misfatti che sono stati perpetrati, in suo nome, dalla Chiesa Cattolica e dai cristiani in millenni di storia;
2°). io non tollero di dovermi ideologicamente identificare nel Dio dei cattolici, che mi viene imposto al di sopra della mia testa quale "solenne ammonimento di verità e di giustizia";
3°). io non tollero di essere costretto a chiedere pubblicamente la rimozione del crocifisso, così subendo anche la lesione del mio diritto alla riservatezza delle opinioni e del credo religioso (C. Cost., n. 12/1972 e n. 117/1979).

3°) La terza motivazione del mio rifiuto dipende dal fatto che l'esposizione obbligatoria del SOLO crocifisso nelle aule giudiziarie, congiunta al divieto di esporre i miei simboli, lede il mio diritto soggettivo all'eguaglianza.
La Cassazione nella sentenza 4273/2000 ha infatti affermato che l'ostensione del solo crocifisso "urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata - come "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del SOLO crocifisso.
Il "privilegio" accordato ai cattolici si risolve dunque, necessariamente, in una discriminazione ai danni di tutte le altre fedi: il che è stato ribadito da Corte Cost. (sent. n. 195/1993), che ha affermato che "qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza
".
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L'aula-ghetto
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Una particolare attenzione merita, a questo punto, la questione dell' "aula-ghetto" che è stata predisposta per me e che, nell'ottica del Tribunale dell'Aquila, avrebbe reso "indebito" il mio rifiuto di tenere le udienze. Si censura, infatti, "la mia pretesa di rimanere fermo nel mio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il mio lavoro anche in aula priva di qualsiasi simbolo religioso".
Alla luce di quello che ho già esposto, ritengo di poter affermare, a buon diritto, che con questo "argomento" si siano ampiamente superati i limiti della decenza e della tollerabilità: non tollero, infatti, che questa indecente manifestazione di segregazione religiosa possa ottenere persino la consacrazione giurisdizionale.
Se qualcuno spera di confinarmi in un'aula o in un ufficio "ghetto", ha fatto male i conti, perché intendo rivendicare sino in fondo la stessa dignità e gli stessi diritti della superiore razza dei colleghi "cattolici" e, quindi, intendo utilizzare le stesse aule e gli stessi uffici che istituzionalmente e normalmente vengono destinati a questi dipendenti.
Mi debbo complimentare, comunque, per l'"alto senso" di "legalità" e per la "coerenza" che l'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione hanno sfoggiato in questa occasione. Infatti, per aver io "osato" staccare da una parete un crocifisso, su sollecitazione di due avvocati che ne avevano rimarcato l'improvvisa quanto provocatoria comparsa, sono stato sottoposto ad immediata ispezione ministeriale: e questo perché -come mi si è fatto notare- esiste tuttora la circolare Rocco che impone, obbligatoriamente, l'esposizione dei crocefissi.
La mia successiva richiesta di rimozione dei crocifissi, poi, è stata respinta dal Presidente del Tribunale perché questa circolare è tuttora in vigore ed operativa.
L'inderogabilità dell'esposizione crocifisso è stata ulteriormente ribadita dall'Avvocatura di Stato nel giudizio dinanzi al TAR e, come se non bastasse, anche la Cassazione penale, Sez. III, con l'ordinanza n. 41.571, pubblicata il 18.11.2005, ha affermato che "è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa prendere una decisione in contrasto con la circolare ministeriale Rocco".
Orbene, nel momento in cui io ho iniziato a rifiutarmi di tenere le udienze a causa della presenza dei crocifissi, che cosa fanno i miei Superiori? Mi invitano a..... violare la legge e violano essi stessi la legge, predisponendomi un'aula senza crocifisso e, quindi, fuori-legge!
Rilevo l'estrema contraddittorietà di questo comportamento e chiedo quale ne sia la "giustificazione legale": mi si risponde che si tratta di un'iniziativa disposta per "ossequio" nei confronti del Presidente della Corte di Appello, che ha prospettato questa soluzione.
Come dire: quando è il magistrato di serie C che chiede di togliere i crocifissi, la richiesta non è accoglibile perché "la legge" dispone che debbano essere obbligatoriamente esposti; quando la richiesta di rimuovere il crocifisso perviene dal Magistrato di serie A, la stessa identica "legge inderogabile" diviene "elastica", sino al punto da poter essere violata impunemente.
E allora? Sarebbe questo il "rispetto della legalità" da parte della Magistratura? Che cosa fanno i magistrati -mi chiedo- applicano o disapplicano le "norme obbligatorie" a seconda dello spessore dei soggetti interessati? Il "casco" è forse obbligatorio se riguarda un cittadino di infimo lignaggio, come il dott. Tosti, e diventa poi facoltativo per "ossequio" al Prefetto? Sarebbe questo il senso di legalità cui è informata la Magistratura? Sarebbe questo il senso di legalità cui è informato il Tribunale penale dell'Aquila, che ha avuto l'ardire di stigmatizzare il mio comportamento per "aver reiterato il rifiuto delle prestazioni finanche dopo essere stato autorizzato a tenere le udienze nella mia stanza o dopo che era stata posta a mia disposizione un'aula attrezzata senza crocifisso"'?
Queste "motivazioni" evocano alla mia memoria la favola del lupo e dell'agnello, ovverosia l'arroganza di chi gestisce il potere a proprio uso e consumo, mostrando la forza con i deboli e la debolezza con i forti.
E mi chiedo ancora: quale sarebbe la "rilevanza giuridica" dell'aula-ghetto? Eppure la Corte di Cassazione penale ha stabilito, nella sentenza Montagnana n. 4273/2000, che l'esimente della "libertà di coscienza" non può dipendere affatto dall'occasionale assenza del crocifisso in un'aula, sicché per il ripristino della legalità occorre la rimozione di tutti i crocifissi dall'organizzazione giudiziaria. E allora? Perché anche in questo caso le sentenze della Cassazione sono state disapplicate dal Tribunale dell'Aquila? Forse perché esse contrastano con la confessione cattolica dei giudici?
Ma non è tutto. C'è anche da ribadire l'assoluta impraticabilità della sconcia "soluzione" dell'aula-ghetto, sia perché le funzioni di GIP da me ricoperte debbono necessariamente svolgersi nell'aula "ufficiale", attrezzata per la registrazione, sia perché io esercito abitualmente anche funzioni collegiali: quale dovrebbe essere, in quest'ultimo caso, l'aula da destinare ai giudizi collegiali? L'aula-ghetto, oppure l'aula istituzionale?
Né è da sottovalutare l'ulteriore circostanza che vengo sovente applicato in altre sedi, in ipotesi anche al di fuori del distretto della Corte di Appello, sicché il regime di apartheid che mi si vorrebbe imporre -sino al mio pensionamento!!- è quanto di più assurdo, di ridicolo, di offensivo e di lesivo della dignità umana si possa concepire: in ogni nuova sede, infatti, dovrebbe essere istituita in tutta fretta un'aula-ghetto per ospitare l'ebreo...."appestato"!!
Il candore col quale simili indecenti ed offensive proposte vengono propinate è veramente disarmante: ancora più disarmante è che queste proposte sconcie vengano addirittura accreditate da Organi istituzionali e da Tribunali dello Stato italiano!!! E' una vergogna che dimostra come la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia con legge 4.8.1955 n. 848, sia sconosciuta agli organi istituzionali dello Stato, che ignorano che l'art.14, intitolato "Divieto di discriminazione", sancisce che "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto, sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la RELIGIONE, le opinioni politiche....." e via dicendo.
E' stupefacente come non ci si vergogni di scrivere simili sconcezze e di come ci si permetta di scrivere che l' "aula-ghetto", dove dovrei lavorare segregato dai colleghi sino al pensionamento, sia solo un mia "evidente iperbole terminologica"!!!!!
Ma se si tratta di un'iperbole terminologica, come mai i giudici cattolici non hanno accettato la "controproposta" che ho immediatamente fatto, che era quella di riservare loro l'aula-ghetto che si voleva propinare a me, e di addobbare poi tutte le aule "istituzionali" con la menorà al posto del crocefisso?
Non rispondete? Non siete in grado di rispondere? Bene: questa è un'ulteriore prova della carica razzistica di cui era ed è impregnata la Vostra sconcia proposta di confinarmi nell' "aula-ghetto"?
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Quarto motivo
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Erronea qualificazione del rifiuto come "indebito" in relazione alla sua "tardività".
Il Tribunale dell'Aquila ha accolto a pie' pari la singolarissima motivazione che il P.M. aveva posto a sostegno della sua "accusa", e cioè che "la compatibilità del crocifisso esposto nelle aule di giustizia con l'attuale normativa anche costituzionale, argomento che è stato riportato nelle memorie difensive dell'imputato, non sembra essere una questione che può essere valutata come esimente per l'astensione dalle udienze, atteso che lo stesso giudice Tosti, dopo il primo episodio nel quale il cancelliere di udienza aveva riappeso il crocifisso tolto dal giudice, si limitò a tenere udienza nel suo ufficio di dimensioni più o meno uguali all'aula di udienza pur essendo il crocifisso esposto nell'aula di udienza e che il Presidente del Tribunale......aveva creato un'aula di udienza senza crocefisso a disposizione del giudice Tosti e che malgrado questo, diversamente al primo episodio, il giudice si era astenuto dalle udienze".
Così motiva, infatti, il Tribunale a pag. 4 della sentenza: "E' convinzione del Tribunale che nel caso in esame il rifiuto sia stato "indebito", soprattutto nella considerazione che certamente il Tosti, all'inizio della propria attività e poi a lungo per anni, ha concretamente accettato le condizioni in cui si svolgevano le proprie funzioni sino al 2003, epoca in cui la "coscienza" ha indotto il giudicabile ad assumere l'attuale posizione (si dice, nella memoria difensiva, perché all'uopo sollecitato da due legali e, quindi, se ne deduce una posizione maturata non per proprie, piene e consolidate, convinzione e determinazione) non dimessa neppure quando le condizioni per lo svolgimento delle sue personali mansioni sono state adattate alle rappresentate esigenze di "neutralità", di "imparzialità" e di "eguaglianza" dell'ambiente deputato alla formazione del processo decisionale".
A pag. 6 della sentenza, poi, il Tribunale enfatizza anche la circostanza che l'"adempimento delle mie fondamentali funzioni pubbliche sono connesse ad un rapporto di lavoro, cui sono sottoposto per mia volontaria scelta" (in pratica: se non ti va bene il crocifisso, vattene dalla magistratura).
Ebbene, debbo innanzitutto confessare che ho fatto immediatamente "tesoro" di queste "motivazioni" all'indomani della mia condanna, quando ho dovuto decidere la controversia intentata da un lavoratore che ha iniziato a rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni perché il datore di lavoro si rifiuta, a sua volta, di eliminare dall'ambiente di lavoro polveri ed esalazioni estremamente letali per la salute. Applicando i criteri suggeritimi dal Tribunale aquilano, infatti, ho respinto l' "assurda" pretesa del lavoratore, sia perché questi "all'inizio della propria attività e poi a lungo per anni, aveva concretamente accettato le condizioni in cui si svolgevano le proprie mansioni" -cioè aveva accettato di inalare le polveri e le esalazioni mortifere,- sia perché "il suo rapporto di lavoro era volontario e, quindi, se le polveri e le esalazioni mortifere non gli aggradavano, poteva pure licenziarsi".
Questa mia sentenza ha ovviamente riscosso ampi consensi e plausi nel mondo del diritto, tant'è che è in corso di pubblicazione sulle riviste giuridiche più prestigiose, con note e commenti favorevoli.
Chiusa la nota sarcastica, mi sembra di poter innanzitutto affermare -anche con una notevole dose di sicurezza- che i diritti soggettivi assoluti di rango costituzionali -e in particolare i diritti della personalità, quali quello alla salute ed alla libertà religiosa- sono "imprescrittibili", e non sono dunque soggetti a cervellotiche "decadenze" o "rinunce per acquiescenza", sicché la tesi della "tardività" del mio "rifiuto" legato alla "libertà di coscienza" è quanto di più strampalato si possa sostenere a livello giuridico: ed è sicuro che la Cassazione non fece applicazione di questo singolare principio per il Montagnana, il quale aveva svolto in precedenti occasioni l'ufficio di scrutatore in seggi dotati di crocifissi.
Secondariamente mi sembra di poter affermare -sempre con certezza- che gli artt. 19 e 21 della Costituzione e l'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo garantiscono a qualsiasi essere umano non solo il diritto di avere propri convincimenti ideologici-religiosi, ma anche di cambiarli, quando, come e dove si vuole, sicché tutte le "elucubrazioni" del Tribunale aquilano sulla mia supposta "tolleranza del crocifisso all'inizio della mia attività di magistrato sino al 2003" e sulla supposta "mia conversione alla "laicità" ad opera di due avvocati" (????) lasciano il tempo che trovano: se anche fossi stato "tollerante", questo non mi avrebbe mai potuto precludere il sacrosanto diritto di "maturare" l'intolleranza nel 2003. Ribadisco, peraltro, che l'intimidatoria ispezione disposta dal Ministro di Giustizia Castelli e l'arroganza con la quale mi si è imposto il Crocifisso nel luogo di lavoro costituiscono, di per sé, circostanze di fatto che giustificano ampiamente la mia "reazione", e cioè la pretesa di veder immediatamente rimossi i crocifissi.
Senza considerare, poi, che per poter esercitare un diritto occorre esserne pienamente "consapevoli", anche a livello giurisprudenziale, sicché è del tutto irrilevante che un diritto imprescrittibile venga esercitato solo a partire dal momento in cui il titolare ne maturi la piena consapevolezza a livello giuridico, tanto più che l'affermazione a livello giurisprudenziale dei principi di cui parliamo risalgono all'anno 2000.
Sulla base di tutte queste considerazioni, pertanto, le circostanze di fatto sulle quali si è fondata l'affermazione che "il mio rifiuto fu indebito" sono palesemente inconsistenti.
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Quinto motivo
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Erronea affermazione della "pretestuosità" del rifiuto di tenere le udienze, perché "analogo comportamento potrebbe essere tenuto da ciascuno dei novemila magistrati italiani, con conseguente paralisi della "giustizia", non altrimenti eliminabile se non attraverso la generalizzata rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie".
Il Tribunale aquilano afferma a pagg. 6-7 della sentenza che "l'invocazione della tutela delle libertà e dei principi di laicità....appare pretestuosa e non comprensibile, sol che si consideri che condotta del tutto analoga a quella assunta dal Tosti potrebbe venire adottata da ciascuno dei novemila, circa, magistrati italiani che dovesse determinarsi, di punto in bianco e per il solo fatto della presenza di Crocifissi in talune delle aule giudiziarie, a rifiutare le proprie funzioni in nome della necessaria salvaguardia degli stessi libertà e principio prima citati; situazione di possibile totale carenza di "giustizia", questa, non diversamente risolvibile se non attraverso la generalizzata rimozione del simbolo cristiano".
Anche questa motivazione sconcerta. Infatti:
1°) innanzitutto "adducere inconvenientem, non est solvere argumentum", ovverosia la circostanza che si realizzi l'inconveniente della paralisi della Giustizia, nell'ipotesi che tutti i magistrati seguano il mio esempio, non dimostra affatto la "prestestuosità" e l'illiceità del mio rifiuto, e cioè che esso non sia dettato dalla necessità di preservare miei diritti di rango costituzionale: se gli altri magistrati preferiscono subire la violazione del principio supremo di laicità e di altri diritti costituzionali, questo è un "fatto loro";
2°) secondariamente rilevo che stesso identico "inconveniente" può tranquillamente realizzarsi nell'ipotesi decisa dalla Cassazione nel processo Montagnana: infatti, se tutti i componenti dei seggi elettorali si rifiutassero di adempiere gli incarichi, per le stesse motivazioni addotte dal Montagnana, le operazioni elettorali si bloccherebbero, con pregiudizi ancor più gravi di quelli paventati per la Giustizia. Come si vede, però, alla Cassazione penale non è passato per la mente di condannare il Montagnana con l'assurda motivazione che, "se anche tutti gli altri componenti dei seggi italiani comportassero come lui, le operazioni elettorali si paralizzerebbero": anzi ha espressamente affermato che l'ostensione dei crocefissi nei seggi era illegittima e che gli stessi andavano rimossi, sia per ripristinare il rispetto del principio supremo di laicità delle istituzioni, sia per tutelare i diritti di eguaglianza e libertà religiosa.
Pertanto, quella che il Tribunale dell'Aquila tenta oggi di spacciare come "soluzione" grottesca -che cioè occorrerebbe rimuovere tutti i crocefissi dalle aule- non ha nulla di grottesco o di inconcepibile ma è, in realtà, la soluzione che la Corte di Cassazione ha esplicitamente indicato come doverosa sin dal 2000: se nulla è stato fatto, questo lo si deve soltanto alla circostanza che il potere politico ha deliberatamente calpestato le pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale, per non perdere il consenso elettorale e per mantenere ai Cattolici l'illegale privilegio di marcare gli uffici pubblici di "cristianità".
Comunque, io ho fatto tesoro anche di questa "motivazione" del Tribunale aquilano, tant'è che, nel rigettare la domanda del lavoratore che si era rifiutato di lavorare perché il suo datore di lavoro non eliminava le polveri e le esalazioni mortifere, ho "giustamente" rimarcato la "pretestuosità" della sua pretesa perché -ho sottolineato- se anche gli altri lavoratori si rifiutassero di lavorare per evitare di respirare le sostanze mortifere, l'attività produttiva si paralizzerebbe e, a quel punto, rimarrebbe l'unica "alternativa" di eliminare le polveri ed esalazioni mortifere dall'ambiente di lavoro: il che -ho soggiunto- è francamente assurdo, grottesco e inconcepibile!!!
Anche questa motivazione, ovviamente, è stata accolta con entusiasmo e critiche favorevoli da parte del mondo del diritto.
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Sesto motivo
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Erronea applicazione dell'art. 328 c.p.
Il Tribunale ha accolto la tesi del P.M., ad avviso del quale ricorrerebbe nel caso di specie il reato di omissione di atti di ufficio -e non l'interruzione di pubblico servizio- in quanto "il giudice Tosti è stato sempre sostituito da altro magistrato.....e quindi le udienze sono state tenute".
Si ribadisce che questa affermazione non è condivisibile.
Se si considera, infatti, che non si è realizzata alcuna interruzione di pubblico servizio, perché ho doverosamente preavvisato la mia astensione con largo anticipo, è illogico che mi venga poi attribuito un reato addirittura più grave dell'interruzione di pubblico servizio, e cioè l'omissione di atti di ufficio: e questo perché...... ho adottato questa doverosa precauzione!
Questo ragionamento implica un paradosso: e cioè che, se avessi interrotto le udienze senza preavviso, avrei perpetrato un reato meno grave.
Questa discrepanza depone per la insussistenza del fatto-reato che, in realtà, si risolve in una mera questione interna che ha rilievo solo nell'ambito del rapporto di servizio che mi lega con "datore di lavoro: io non mi sono infatti mai rifiutato di compiere atti giudiziari urgenti nei confronti di cittadini e/o legali che me li richiedevano, ma ho sollevato, in termini chiari ed espliciti e nei confronti del datore di lavoro, una questione attinente al mio rapporto di lavoro, preannunciando la necessità di astenermi per quelle motivazioni ed invitando il datore di lavoro a sostituirmi: il che è poi avvenuto, senza che quindi si sia realizzata alcuna omissione di atti che dovevano essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia.
La stessa identica situazione si sarebbe verificata se avessi prospettato la necessità di assentarmi dal lavoro per motivi di salute, con contestuale invito a sostituirmi nella trattazione delle udienze (la Cassazione ha addirittura sancito che "l'assenza ingiustificata dalle lezioni di un insegnante di un pubblico istituto di istruzione non integra la fattispecie dell'omissione di un atto di ufficio" (Cass. pen., SS.UU., 3.7.1985 n. 6670, Candus).
Pertanto, l'astensione dalle udienze ha rilievi che debbono rimanere relegati nella sfera amministrativa del rapporto di lavoro, cioè interna, senza che possano assumere anche connotazioni di carattere penalistico. E' chiaro, in ogni caso, che le motivazioni del mio rifiuto debbono essere necessariamente considerate ai fini della valutazione della sua liceità e non -come assurdamente fatto dal Tribunale- completamente obliterate a causa della supposta "specialità" delle funzioni giurisdizionali, le quali dovrebbero essere esercitate dai giudici "in via primaria" e "assoluta", senza cioè possibilità di "rifiuto".
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La legittima suspicione sull'imparzialità e sulla serenità dei giudici aquilani e l'irregolare composizione del Collegio giudicante.
A chiusura dei motivi non posso esimermi dal denunciare e dal lamentare una serie di comportamenti e di gravi violazioni normative che denotano una palese faziosità dell'ambiente giudiziario del tribunale aquilano: una faziosità che è chiaramente ispirata da pregiudizi ideologici legati alla fede cattolica di alcuni giudici e che squalifica la credibilità della giustizia a livello locale.
Pur ritenendo che sussistano tutti gli estremi previsti dall'art. 45 del c.p.p. per chiedere la rimessione del processo ad altra sede, intendo accordare ai giudici della Corte di Appello la mia piena fiducia: invito però chi non si sente sereno o chi si sente condizionato a far uso dell'istituto dell'astensione.
Questi i fatti di rilievo.
Nel febbraio del 2005 io e mia moglie abbiamo proposto ricorso d'urgenza dinanzi al Tribunale di Bologna per ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali in vista delle prossime elezioni: di questa mia iniziativa ho poi parlato con l'Avv. Dario Visconti dell'Aquila, che avevo in precedenza conosciuto, il quale ha deciso di inoltrare, a titolo personale, analogo ricorso dinanzi al Tribunale civile dell'Aquila.
Il ricorso dell'Avv. Visconti, iscritto al n. 263/2005 R.G., è stato assegnato al Presidente del Tribunale dell'Aquila dott. Antonio Villani, di conclamata fede cattolica, il quale aveva presieduto nel 2003 il Collegio che, in sede di reclamo, aveva annullato l'ordinanza cautelare con la quale il giudice dott. Mario Montanaro aveva ordinato la rimozione dei crocifissi dalle scuole.
Di lì a poco anche i Sigg.ri Smith Adel e Zucchi Massimo hanno presentato analogo ricorso d'urgenza al Tribunale dell'Aquila: anche questo secondo ricorso, registrato al n. 329/05 R.G., è stato assegnato al Presidente dott. Villani.
L'avv. Dario Visconti mi segnalava questa duplice assegnazione dei ricorsi in capo allo stesso giudice, paventando un'esito negativo sia per la peculiarità dell'oggetto (rimozione dei crocefissi dai seggi) sia per la precedente decisione negativa da parte del Collegio presieduto dal dott. Villani, di conclamata fede cattolica.
Per avere un riscontro dell'occasionalità o meno della duplice assegnazione in capo allo stesso giudice, veniva proposto un terzo ricorso da parte di Mahassen Radi Moussa, madre di Adel Smith: anche questo terzo ricorso, registrato al n. 372/05, veniva però assegnato al Presidente del Tribunale dell'Aquila dott. Villani.
Segnalo, a questo punto, che l'art. 7 ter dell'Ord. Giud. (R.D. 30.1.1941 n. 12), al fine di garantire l'attuazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale sancito dall'art. 25, dispone che "l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri oggettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura".
Segnalo, altresì, che l'art. 49 della Circolare del Cons. Sup. della Magistratura, relativa alla formazione delle tabelle relative al biennio in corso (2004-2005), stabilisce che il dirigente dell'Ufficio, il presidente della Sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente.
Segnalo, infine, che le tabelle vigenti per il Tribunale dell'Aquila (pag. 15) prevedono che i procedimenti cautelari ante causam debbano essere distribuiti tra i seguenti cinque magistrati: Villani, Buzzelli, Fabrizio, Grimaldi e Montanaro.
Alla luce di queste disposizioni, sembra una singolare coincidenza che tutti e tre i ricorsi d'urgenza siano stati assegnati allo stesso identico magistrato, in base al criterio dell'ordine cronologico di iscrizione.
Archiviata questa prima anomalia, segnalo che prima della discussione dei tre ricorsi, fissata per il 23.3.2005, un quotidiano diffondeva un'intervista dell'Arcivescovo dell'Aquila Mons. Giuseppe Molinari, titolata "Molinari "boccia" il ricorso", nella quale l'alto prelato cattolico bollava l'iniziativa dell'avv. Dario Visconti con toni pesantissimi e diffamatori, definendola addirittura come "un'iniziativa stupida e vergognosa, che poteva portare solo disistima nei confronti della città dell'Aquila".
L'Avv. Visconti si lamentava con me per l'ingiustificabile ingerenza e per le esternazioni diffamatorie del Vescovo e manifestava l'intenzione di presentare querela, ritenendosi leso nel suo onore professionale, peraltro in relazione ad un'iniziativa legale tutt'altro che "stupida" e "vergognosa", dal momento che essa era finalizzata alla tutela di diritti e di principi di rango costituzionale e che, oltretutto, era pienamente conforme alla sentenza della Cassazione penale 1.3.2000 n. 4273.
Pur ritenendo che le critiche mosse dal Vescovo eccedessero dai limiti della continenza ed offendessero la dignità del professionista e della stessa Cassazione italiana, la quale aveva espressamente dichiarato che i crocefissi dovevano essere rimossi da tutti i seggi, invitavo l'Avv. Visconti a desistere dalla querela, presagendone l'archiviazione per motivi ovvii.
Ebbene, con ordinanze del 31.3.2005 il Presidente dell'Aquila dott. Antonio Villani respingeva tutti e tre i ricorsi, travisando la sentenza Montagnana sino al punto di affermare che la Cassazione non aveva in essa affermato che i crocefissi dovessero essere rimossi dai seggi, ed affermando, falsamente, che esisteva un "precedente contrario" della stessa Corte di Cassazione: in realtà, il "precedente contrario", citato dal dott. Villani -cioè Cass. pen., Sez. III, 13.10.1998-4.1.1999 n. 10- è la sentenza di annullamento, con rinvio, pronunciata dalla Cassazione nello stesso processo a carico del Montagnana!!!
Avverso le tre ordinanze di rigetto venivano proposti altrettanti reclami, che venivano discussi dinanzi al Collegio civile, presieduto dal dott. Carlo Tatozzi.
Questo collegio respingeva i reclami e nella motivazione, stesa dallo stesso Presidente dott. Tatozzi, si affermava -in palese e deliberato contrasto con la citata sentenza della Cassazione- che il crocifisso è un simbolo "passivo" -e quindi neutro e ininfluente per chi non crede o crede in altra religione- e che, poi, mancava la prova del "periculum in mora", non essendo certa la presenza dei crocefissi nei seggi!
Come ho potuto oggi apprendere, la composizione di questo Collegio risulta però irregolare, dal momento che il dott. Carlo Tatozzi, stando alle tabelle vigenti per il biennio 2004-2005, non fa parte di nessuno dei due collegi civili che sono stati predeterminati in relazione alla peculiarità delle materie. La circostanza che il dott. Villani fosse incompatibile a presiedere il collegio, poi, non poteva autorizzare la designazione, in sua sostituzione, del dott. Tatozzi, dal momento che le tabelle vigenti per il Tribunale aquilano dispongono (pag. 28) che "in caso di assenza, ricusazione o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal magistrato più elevato in grado o, in caso di pari grado, dal più anziano".
Tale principio, peraltro, è conforme al dettato normativo dell'art. 47 quinquies dell'ordinamento giudiziario, che stabilisce che "quando il tribunale giudica in composizione collegiale la presidenza è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano di pari qualifica componenti il collegio".
E' poi accaduto che il Procuratore della Repubblica dell'Aquila chiedesse ed ottenesse il giudizio immediato nei miei confronti, sicché è stata pretermessa l'udienza che si sarebbe dovuta tenere dinanzi al G.U.P. del Tribunale dell'Aquila dott. Carlo Tatozzi.
Il GIP ha fissato il dibattimento dinanzi al Tribunale, in composizione collegiale, per l'udienza del 18.11.2005. Due giorni prima dell'udienza ho depositato una memoria difensiva con la quale ho chiesto la rimozione dei crocifissi da tutte le aule giudiziarie, preannunciando, in caso negativo, il rifiuto a farmi processare da un'amministrazione giudiziaria ideologicamente connotata di "cristianità".
La mattina del 18 novembre mi sono presentato all'aula "D", indicata nel decreto di citazione, ma qui ho trovato la prima sorpresa, e cioè un avviso che "dirottava" il dibattimento all'aula del GIP/GUP, allestita senza crocifisso: con questo escamotage dell'aula-ghetto il Presidente del Tribunale dell'Aquila ha tentato di eludere l'importante questione pregiudiziale con un comportamento a dir poco scorretto: i giudici professionalmente corretti, infatti, decidono le questioni giuridiche e non le eludono con stratagemmi "furbeschi".
Quel che preme segnalare, comunque, è che il collegio, che mi ha giudicato e condannato il 18.11.2005, è stato composto in palese violazione delle tabelle e delle circolari del CSM.
Segnalo, infatti, che il punto 23.3 della circolare n. P-2513/2003 del CSM ribadisce la direttiva -costante ed ancorata all'incompatibilità sancita dall'art. 34 del cod. proc. penale- che "ai magistrati destinati alla sezione GIP-GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti": il dott. Tatozzi, pertanto, non avrebbe potuto far parte del collegio penale, rivestendo egli l'incarico di GUP.
In ogni caso, poi, le vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 13) che il collegio per il dibattimento sia formato da:
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1°). dr. Antonio Villani, presidente;
2°). dr. Romano Gargarella, giudice;
3°). dr. Mario Montanaro, giudice;
4°). dr. Buzzelli, giudice supplente;
5°). dr. De Filippis; giudice supplente;
6°). dr. Ferrari, giudice supplente;
7°). dr. Grimaldi, giudice supplente.
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In buona sostanza, dunque, non solo è stata creata un' "aula-ghetto" per l'imputato Tosti Luigi, ma si è anche istituito una sorta di "giudice speciale" in palese violazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, delle circolari del CSM e delle tabelle vigenti.
Infatti:
1°) il dr. Carlo Tatozzi -che si era già pronunciato in senso a me sfavorevole- è stato chiamato a presiedere il collegio, pur non facendone tabellarmente parte;
2°) invece, il giudice dott. Mario Montanaro -che si era pronunciato in senso a me favorevole, cioè condividendo la sentenza della Cassazione penale- è stato escluso dal collegio penale, pur essendo giudice effettivo, ed al suo posto è stata inserita la "supplente" dott. Elvira Buzzelli.
Estremamente significativa è stata la conduzione del processo a mio carico da parte del presidente dott. Carlo Tatozzi.
Questi, in primo luogo ha precluso alle reti televisive italiane e straniere il diritto di effettuare le riprese filmate con la singolare motivazione (tale è la risposta negativa data alla rete francese France 2) che le stesse potevano "interferire sulla serena celebrazione del dibattimento, attesi anche gli interessi incongrui già palesatisi sul mio procedimento": in sostanza il Magistrato ha censurato e sminuito l'interesse -certamente insindacabile- che i giornalisti avevano riposto sulla mia vicenda, con l'intento di soffocare e castrare il diritto di cronaca e di ostacolare la divulgazione della notizia e la ripresa filmata dell'andamento del processo. Come dire: cari giornalisti, non vi dovete interessare di questo processo, perché io ho già deciso che non merita alcun interesse da parte vostra.
A questo atteggiamento di ostilità ha fatto immediato seguito l'ammonimento che il dott. Tatozzi ha rivolto ai miei difensori e a me, ancor prima dell'inizio del processo: questi ha infatti esordito affermando, in modo deciso e inconsulto, che "non avrebbe permesso che fossero state introdotte nel processo questioni ideologiche". Si è trattata di una intimidazione -e tale è stata percepita sia da me che dai miei legali- del tutto ingiustificata, se solo si considera che il mio processo si fonda quasi esclusivamente su questioni ideologiche-religiose, sicché appare evidente che il dott. Carlo Tatozzi ha affrontato questo processo con notevoli "pregiudizi", tra l'altro dopo essersi espresso "a favore dei crocefissi" nel Collegio civile da lui illegalmente presieduto.
E il riscontro oggettivo di questa ostilità non si è fatto minimamente attendere. Infatti, quando ho chiesto la parola per formalizzare la richiesta di rimozione dei crocifissi da tutte le aule giudiziarie e per esporre le motivazioni del mio conseguente rifiuto a presenziare, il dott. Tatozzi dapprima mi ha impedito di parlare "perché avevo presentato una memoria" e, poi, dietro mie insistenze, mi ha concesso "due soli minuti di tempo" (!!!!) per dire tutto quello che avevo da dire, così costringendomi a rinunciare all'esercizio di una facoltà difensiva accordatami dalla legge.
Se a ciò si aggiunge la "motivazione", grottesca, con la quale sono state eluse tutte le questioni preliminari, il "quadro" che ne esce è desolante; per dipingerlo efficacemente preferisco riportare quanto scritto da Gustavo Zagrebelski su Repubblica, venerdì 25.11.2005:
"La Chiesa -nelle sue attuali espressioni gerarchiche- per affermare i suoi principi morali, privilegia, e persino ostenta, il rapporto che detiene con capi politici o dirigenti di gruppi, associazioni, movimenti che organizzano il consenso da cui, in democrazia, alla fine, anche le fortune dei capi politici dipendono. Li convoca, li raduna, vi si mescola, li seduce e, dove occorre, li ammonisce; ed essi si fanno convocare, radunare, mescolare, sedurre e ammonire, non mancando ragioni di convenienza per farlo.
La commistione e la collusione non sono forse mai state, negli ultimi tempi, tanto evidenti. Guardiamo ai comportamenti. Che cosa ci dicono gli incontri, quelli che vediamo e i tanti altri che non vediamo, tra uomini di Stato e di Chiesa, tra melliflui sorrisi e reciprochi salamelecchi, in cui la religione si compromette alla politica e la politica alla religione; quegli incontri da cui scaturiscono attese di appoggio alle aspirazioni degli uni e degli altri che si traducano in indicazioni elettorali e privilegi legali? Tra molti credenti e molti non credenti, per ragioni sia di fede che di democrazia, cresce l'insofferenza, nella stessa misura in cui crescono i privilegi della Chiesa cattolica -quei privilegi cui essa si è dichiarata disposta a rinunciare quando facessero scandalo (e sarebbe il caso di riconoscere che fanno effettivamente scandalo)- e cresce la corsa all'investitura ecclesiastica del nostro ceto politico
".
E non è un "caso" -ma una vera e propria consuetudine scarsamente compatibile con la "laicità" delle strutture giudiziarie pubbliche- che all'interno del palazzo di giustizia dell'Aquila venga celebrato il rito della messa cattolica in occasione delle feste natalizie: messa alla quale partecipa il Presidente del Tribunale dott. Villani. Estremamente significativa è la circostanza che quest'anno la messa sia stata celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Molinari, evidentemente per ringraziare l'autorità giudiziaria di aver accolto le sue invettive contro la "stupida e vergognosa iniziativa dell'Avv. Dario Visconti" e di aver esemplarmente condannato lo "sporco" ebreo che ha avuto l'ardire di rivendicare la stessa dignità e gli stessi diritti della superiore razza dei Cattolici.
E c'è qualcuno che ha anche l'impudenza di sostenere che questi comportamenti non integrano indebite "ingerenze" della Chiesa: ma i crocifissi esposti nelle aule giudiziarie italiane, appartengono all'Italia o al Vaticano? E le aule di giustizia italiane, sono del Vaticano o dell'Italia?
In attesa di ricevere risposte, rassegno le seguenti
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CONCLUSIONI
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Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame, annullare la sentenza, all'occorrenza previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e rinviare al Tribunale per la rinnovazione del giudizio; in subordine riformare la sentenza impugnata, pronunciando sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Rimini, 27 gennaio 2006
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Luigi Tosti
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Luigi Tosti Via Bastioni Orentali n. 38, 47900 RIMINI; tel. 0541789323; cell.: 3384130312
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Nella foto, il giudice Luigi Tosti

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