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giovedì, settembre 07, 2006

 

Denuncia alla Procura della Repubblica e Diffida al Consiglio Superiore della Magistratura

di Luigi Tosti
:
- Alla Procura della Repubblica di Roma
per conoscenza:
- Al Consiglio Superiore della Magistratura
- Al Presidente della Repubblica
:
Atto di denuncia
:
Io sottoscritto Luigi Tosti, nato a Cingoli il 3.8.1948, residente a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38 ed ivi domiciliato, espongo e denuncio quanto segue.
:
F A T T O
:
Il 29.9.2004 ho inoltrato al Consiglio Superiore della Magistratura istanza con la quale ho chiesto di essere sottoposto a nuova valutazione, ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione, in relazione al triennio 30.6.1999 - 30.6.2002 (doc. n. 1).
Il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Ancona ha formulato in data 16.2.2005 parere negativo (doc. n. 2) perché nella mia autorelazione avevo segnalato, quali ulteriori parametri valutativi, le circostante che non ero iscritto all'Associazione nazionale dei Magistrati, che non ero iscritto ad alcuna corrente della Magistratura, che non mi ero mai candidato ad elezioni, che non avevo conoscenze presso il Consiglio Superiore della Magistratura e/o del Consiglio Giudiziario, che non avevo mai contattato membri di Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Giudiziario e del Ministero di Giustizia per chiedere o caldeggiare alcunché, e di non aver frequentato né di frequentare o essere amico di personaggi di spicco o di potere.
Letto questo parere, replicavo puntualmente con nota del 15.3.2005 (doc. n. 3) -inoltrata sia al CSM che al Consiglio Giudiziario- con la quale rappresentavo, tra l'altro, che la legge 20.12.1973 n. 831 e la circolare del CSM 23.12.1986 n. 12624 non consentivano che potessero essere valutati fatti successivi al periodo preso in considerazione ai fini della progressione, cioè al triennio 30.6.1999 - 30.6.2002, come peraltro evidenziato dallo stesso Consiglio Giudiziario.
In ogni caso, in considerazione della circostanza che il giudizio di valutazione interveniva a distanza di ben tre anni dalla maturazione del triennio in questione e che in data 1.7.2005 avrei addirittura maturato l'ulteriore triennio 30.6.2002 - 30.6.2005, chiedevo che il CSM decidesse rapidamente.
A distanza di quattro mesi, tuttavia, non interveniva alcuna decisione, sicché ero costretto a sollecitare telefonicamente il CSM: mi veniva assicurato che la pratica sarebbe stata evasa entro luglio 2005 e questo mi induceva a non presentare la terza domanda di idoneità.
Nel settembre-ottobre 2005, tuttavia, non essendo stata presa alcuna decisione, provvedevo ad effettuare ulteriori solleciti telefonici, senza però ottenere alcun risultato.
Nel maggio del corrente anno, avendo capito che il Consiglio Superiore della Magistratura, oramai prossimo al mandato, mi stava portando in giro, e cioè intendeva eludere, pilatescamente, l'obbligo di decidere sulla mia domanda di progressione, inoltravo al CSM la raccomandata a.r., ricevuta il 20.5.2006, con la quale invitavo l'organo di autogoverno a deliberare entro il termine di trenta giorni (doc. n. 4).
Non essendo intervenuta alcuna decisione entro questo termine, inoltravo al CSM una diffida, ex art. 328 codice penale, con la quale lo invitavo a deliberare entro trenta giorni o ad esporre i motivi del ritardo: la diffida perveniva al CSM il 21.6.2006 (doc. n. 5).
Per tutta risposta la Quarta Commissione del CSM vedeva bene di eludere l'obbligo di legge di deliberare sulla mia domanda che, torno a ripetere, viaggia con quattro anni di ritardo, inviandomi la lettera 13.7.06 prot. 17756/2006 (doc. n. 6) con la quale mi si comunicava che in seguito alle mie diffide si era riunita una prima volta il 6.6.06, deliberando di "disporre, per ulteriori approfondimenti, l'acquisizione dalla Segreteria della sezione Disciplinare del C.S.M. dei capi d'incolpazione relativi alle attuali pendenze disciplinari del dott. Tosti" e, una seconda volta, il 19.6.06, deliberando di "fissare un'ulteriore seduta di trattazione, al fine di valutare l'opportunità di eventuali approfondimenti."
Il comportamento tenuto dai componenti della Quarta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura integra gli estremi del reato di cui all'art. 328 del codice penale, la cui ratio è quella di garantire che i pubblici ufficiali adempiano i doveri per i quali sono stati assunti (o eletti) in modo sollecito e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla diffida dell'interessato. Questo obbligo di legge non può essere eluso facendo pervenire all'interessato risposte -come quella inoltrata dal CSM- con le quali si comunica che "non si è deliberato perché si è deciso di riunirsi ancora, in futuro, per decidere se è o meno il caso di deliberare sull'atto dovuto". Una siffatta risposta nient'altro è se non una cd. "presa in giro" del cittadino, che avrebbe al contrario il sacrosanto diritto che i pubblici ufficiali si prendano le loro responsabilità e decidano sulle sue domande.
Evidenzio che la Quarta Commissione del CSM era perfettamente consapevole di non poter addurre alcun valido motivo per eludere la decisione sulla mia domanda, o per sospenderla o ritardarla: infatti, il procedimento disciplinare n. 15025/22/05/SD4A, attivato nel novembre 2005 a mio carico, non aveva e non ha -per legge- alcun effetto preclusivo o sospensivo, trattandosi di fatti che risalgono al 9 maggio 2005 e che, quindi, sono "successivi al periodo preso in considerazione ai fini della progressione".
Di ciò era perfettamente consapevole il CSM, visto che la circolare n. 12624 del 23.12.1986 dello stesso CSM (doc. n. 7) -relativa alla "sospensione della valutazione per la nomina o l'idoneità a qualifiche superiori di magistrato a cui carico siano pendenti procedimenti disiciplinari e/o penali"- sancisce che "in ogni caso la sospensione può aver luogo solo se i fatti per i quali penda procedimento penale e/o disciplinare non siano successivi al periodo preso in considerazione ai fini della progressione".
L'assoluta irrilevanza dei fatti avvenuti nel maggio 2006, peraltro, era stata evidenziata sia dal Consiglio Giudiziario che dallo scrivente: e il CSM non ha invero avuto il coraggio di disporre la "sospensione" della procedura di valutazione.
La risposta elusiva del CSM, pertanto, nient'altro è se non un pretesto illegale che è stato posto deliberatamente in essere allo scòpo di eludere l'obbligo di legge di deliberare sulla mia domanda, dopo che l'organo di autogoverno era stato messo in mora: il che integra gli estremi del reato di cui all'art. 328 del codice penale o, comunque, quelli dell'art. 323 c.p.
E, in effetti, comunicare che "la Quarta Commissione -anziché decidere- ha disposto di fissare un'ulteriore seduta di trattazione, al fine di valutare l'opportunità di eventuali approfondimenti", non significa "rispondere per esporre le ragioni del ritardo" all'interessato -come imposto dall'art. 328 del codice penale- ma comunicare, beffardamente, che "si è deciso -in barba ai diritti del cittadino ed al termine di legge di trenta giorni- di rimandare la decisione a quando e cone si vorrà", senza esporre alcuna reale ragione del ritardo.
Se un siffatto comportamento fosse lecito, qualsiasi pubblico ufficiale potrebbe infischiarsi altamente del precetto penale, eludendolo con risposte del tipo di quelle adottate dal CSM: "non ho deciso entro il termine di trenta giorni perché ho deciso di decidere in futuro, quando e come mi piacerà".
Propongo pertanto formale denuncia per questi reati contro i membri della Quarta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e resto in attesa della comunicazione delle motivazioni che saranno addotte a sostegno della futura richiesta di archiviazione: presagisco, infatti, che il Consiglio Superiore della Magistratura si possa permettere di violare e calpestare impunemente le leggi della Republica italiana e le proprie circolari, soprattutto quando si tratta di arrecare pregiudizi a chi ha osato pretendere di avere gli stessi diritti e la stessa dignità che lo Stato italiano e il Ministro di Giustizia accordano alla Superiore Razza dei Cattolici.
Chiedo, pertanto, di essere avvisato in merito alla futura richiesta di archiviazione, nonché all'eventuale proroga delle indagini ex artt. 408 e 410 c.p.p.
Copia della presente inoltro al CSM al quale rivolgo ulteriore formale diffida a deliberare entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente. Mi auguro, ovviamente, che il CSM persista nel comportamento omissivo e che, magari, si riunisca altre volte per deliberare di "fissare ulteriori sedute al fine di valutare l'opportunità di fissare ulteriori sedute al fine di disporre ulteriori eventuali approfondimenti": sarebbe in effetti deprecabile che i poteri conferiti ai pubblici funzionari siano utilizzati per rendere un servizio ai cittadini, piuttosto che per prevaricare e vessare i sudditi. Soprattutto quando il suddito è un magistrato colpevole di essere un cd. "cane sciolto", di aver preteso gli stessi diritti e la stessa dignità accordati alla Superiore Razza Cattolica e di essersi rifiutato di identificarsi nel simbolo della "sana" laicità imposta dal Pontefice e dal Consiglio di Stato: quello del crocefisso.
Altra copia inoltro al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del CSM.
Rimini, li 16 agosto 2006
:
Luigi Tosti
tosti.luigi@alice.it
via Bastioni Orientali 38 - 47900 Rimini (Italia)
mobile: 3384130312
telefono: 0541789323
:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza Indipendenza n. 4
00100 R O M A
:
Oggetto: Dichiarazione di idoneità alla nomina di magistrato di cassazione ex art. 4 e 7 L. 20.12.1973 n. 831 dello scrivente Luigi Tosti in relazione al triennio 30.6.1999-30.6.2002.
:
Ho presentato in data 8 ottobre 2004 la domanda di cui all’oggetto.
Il Consiglio Giudiziario di Ancona ha espresso parere negativo in data 16.2.2005, sia a cagione della mia pretesa di “eliminare il crocifisso, quale privato cittadino, dalle aule del Tribunale di Camerino”, sia per la “disistima generalizzata nei confronti dei colleghi magistrati”, che ho concretamente manifestato non iscrivendomi ad alcuna corrente della magistratura, evitando di contattare membri del CSM, del Consiglio Giudiziario e del Ministero di Giustizia per caldeggiare mie pratiche e chiedere favori.
In replica a tale parere ho inoltrato al CSM mie osservazioni con lettera del 15.3.2005. Dal momento che in data 30.6.2005 avevo maturato il terzo triennio utile a fini della valutazione di idoneità e che la presente pratica “viaggiava” con ben tre anni di ritardo, ho chiesto la sollecita decisione da parte del CSM: mi è stato risposto che sarebbe stata decisa entro luglio 2005, sicché ho omesso di presentare la terza domanda di idoneità.
Constato, però, che siamo arrivati a maggio 2006 e nessuna decisione è stata ancora presa. Nel frattempo sono stato sospeso dalle funzioni a causa dell’assurda pretesa di rivendicare la stessa dignità e gli stessi diritti accordati ai Cattolici.
Orbene, in considerazione del tempo già decorso, nonché dell’imminente elezione del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, che determinerebbe ulteriori ritardi, chiedo, con la presente, che si deliberi sulla mia domanda con sollecitudine, e comunque entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente lettera.
:
Faccio incidentalmente osservare che, nel frattempo, mi è stata notificata la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che avevo presentato avverso la prima dichiarazione di inidoneità. Ebbene, aderendo alla delibera 15.6.2005 del CSM (con l’allegato parere a firma del dott. Bruno Giangiacomo), il Consiglio di Stato ha avallato la tesi della “tardività” del mio ricorso straordinario per essere lo stesso pervenuto al Ministero di Giustizia oltre 120 giorni, con ciò disattendendo la circostanza –da me subito evidenziata in replica- che l'art. 9 DPR n. 1199/1971 prescrive, in realtà, che “la data di spedizione vale come data di presentazione”, sicché il mio ricorso era perfettamente tempestivo.
:
Credo che anche questo episodio torni utile ai fini della valutazione della mia scarsa “professionalità” di magistrato, essendo invero ingiustificabile che un soggetto come lo scrivente si ostini caparbiamente, alla veneranda età di 58 anni, a credere ancora che la Legge vada osservata per ciò che essa, peraltro, dispone in termini assai chiari ed espliciti.
Trovo veramente ingiustificabile –in altre parole- che possa aspirare all’”idoneità” alla qualifica superiore un magistrato che “pretende” che la Legge venga osservata e che vengano osservate le decisioni del Consiglio di Stato che hanno costantemente affermato che “ai fini della tempestività del ricorso straordinario, la data di spedizione a mezzo posta vale come data di presentazione quando il destinatario del plico sia il ministero competente per l’istruttoria”.
E’ per questo (ed anche per altri motivi) che, seppur tardivamente, ho maturato il fermo convincimento di ravvedermi per tutti gli errori commessi in questa mia vita e di adeguarmi, così, ai sani e giusti principi che mi erano stati cristianamente indicati.
Pertanto, dichiaro solennemente:
:
1) che intendo aderire all’Associazione Nazionale Magistrati e a tutte le correnti della Magistratura (chiedo cortesemente che mi si indichino le modalità per le relative iscrizioni e a chi debbo rivolgermi);
2) che rinnego la religione ebraica e l’ebraismo, nonché la mia insulsa pretesa di esporre l’immondo simbolo della menorà e considero, per contro, il Cattolicesimo come l’unica religione depositaria della Vera Verità;
3) che il Crocifisso è l’unico simbolo religioso che deve essere esposto nei Tribunali per i suoi alti meriti di laicità, perché le radici culturali dell’Italia e dell’Europa sono cristiane, perché fa parte del nostro patrimonio storico culturale, perché per i suoi alti valori di eguaglianza, di tolleranza, di rispetto delle opinioni altrui e di rispetto dei valori umani è l’unico simbolo degno di rappresentare la laicità” dello Stato negli uffici pubblici;
4) che gli esseri viventi sono stati creati da Dio, come affermato dalle infallibili Scritture Sacre, e che Darwin e i sostenitori della teoria dell’evoluzione sono dei benemeriti cialtroni;
5) che è il Sole che gira attorno alla Terra;
6) che Gesù Cristo è realmente esistito e non ha mai commesso l’ingiustificabile sacrilegio e/o l’imperdonabile errore di sposarsi e, dunque, di congiungersi carnalmente con quell’essere immondo e inferiore che ha condannato l’Umanità alla cacciata dal’Eden.
Questa mia resipiscenza non ha secondi fini e deve essere considerata come un gesto di buona volontà per tentare di riprendere, dopo un periodo di smarrimento che è durato troppo a lungo, la via giusta per un corretto cammino cristiano.
Distinti saluti.
Camerino, li 18 maggio 2006
:
Luigi Tosti
tosti.luigi@alice.it
via Bastioni Orientali 38 - 47900 Rimini (Italia)
obile: 3384130312
telefono: 0541789323
:
Nella foto, il giudice Luigi Tosti
Fonte:

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